Dolo eventuale incompatibile col tentato omicidio ma errore irrilevante (Cass. pen. Sez. I n. 123 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dolo eventuale non è compatibile con il delitto tentato. L’affermazione contraria contenuta in un’ordinanza cautelare integra un’erronea interpretazione della legge penale. Tale errore, tuttavia, non determina di per sé il vizio del provvedimento quando la motivazione, nel suo complesso, seleziona e valorizza elementi indiziari idonei a sostenere il dolo diretto, anche nella forma del dolo alternativo, compatibile con il tentato omicidio. In sede di ricorso diretto per cassazione avverso ordinanza applicativa di misura coercitiva, ai sensi dell’art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., è deducibile solo la violazione di legge, comprensiva della mancanza o mera apparenza della motivazione, non le censure che sollecitano una diversa valutazione degli elementi di fatto.
Il Fatto
Il g.i.p. del Tribunale di Taranto, con ordinanza del 3.7.2024, ha applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di un indagato, a seguito di fermo poi non convalidato, per i reati di tentato omicidio e di detenzione, porto e ricettazione di arma con matricola abrasa. La ricostruzione si fonda sulle immagini di videosorveglianza dell’esercizio commerciale dell’indagato, ove questi aveva esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo della persona offesa all’esito di una precedente discussione, e sulle dichiarazioni rese dall’indagato in sede di interrogatorio.
Il g.i.p. ha respinto la prospettazione difensiva di lesioni aggravate e ha confermato la qualificazione provvisoria di tentato omicidio, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla compatibilità del dolo eventuale con il dolo d’impeto. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda in premessa che il ricorso diretto avverso l’ordinanza applicativa di misura coercitiva è proponibile, ai sensi dell’art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge. Secondo le Sezioni Unite n. 25080 del 28/5/2003, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione. Il vizio di motivazione censurabile resta però circoscritto ai soli requisiti minimi di esistenza e completezza del provvedimento.
Sul primo motivo, la Corte riconosce che il g.i.p. ha affermato la compatibilità del dolo eventuale con il delitto tentato, in conflitto con la giurisprudenza consolidata (Sez. VI n. 14342 del 20/3/2012; Sez. I n. 25114 del 31/3/2010; Sez. I n. 44995 del 14/11/2007). Il giudice di merito ha però ricostruito il fatto in modo esauriente e ha respinto la versione difensiva valorizzando la circostanza che l’indagato, dopo i primi colpi diretti agli arti inferiori, ha sparato con il braccio teso ad altezza d’uomo, a distanza ravvicinata, infrangendo il finestrino dell’autovettura e attingendo la persona offesa al braccio.
Da tali elementi il g.i.p. ha tratto una conclusione che, in astratto, si attaglia alla figura del dolo diretto, quantomeno nella forma del dolo alternativo, compatibile con il tentato omicidio (Sez. I n. 43250 del 13/4/2018; Sez. I n. 9663 del 3/10/2013). L’erronea affermazione finale sul dolo eventuale costituisce dunque un segmento ininfluente della motivazione, perché il giudizio di fatto sorregge sia l’interpretazione inesatta sia quella corretta. Il motivo è rigettato.
Il secondo, terzo e quarto motivo sono dichiarati inammissibili: le doglianze sulla valutazione delle posizioni di sparatore e vittima, sulla natura del corpo estraneo estratto dal braccio e sulle dichiarazioni dell’indagato sollecitano una diversa valutazione delle risultanze, estranea al perimetro della legittimità. La Corte ribadisce il principio delle Sezioni Unite n. 11 del 22/3/2000: il controllo di legittimità non può sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Anche il quinto motivo, relativo alle esigenze cautelari, è inammissibile, prospettando un diverso apprezzamento degli indizi.
Nota della Redazione
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