In pendenza di appello competenza del giudice del gravame (Cass. pen. Sez. I n. 30815 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione personali, la competenza a decidere sull’istanza di revoca o di modifica delle prescrizioni inerenti alla misura spetta al giudice che ha emesso il decreto impositivo nei soli casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo. In pendenza del giudizio di impugnazione, la competenza è attratta in capo al giudice del gravame, investito del potere-dovere di riesaminare la pericolosità sociale del proposto in termini di attualità ed effettività. La competenza del tribunale si atteggia a competenza di tipo esecutivo e presuppone la definitività della decisione impositiva. La soluzione contraria determinerebbe una frizione con il principio di concentrazione processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., oltre a un ingiustificato frazionamento della cognizione.
Il Fatto
Il ricorrente è sottoposto alla sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza. Nel corso del procedimento di prevenzione, ancora pendente in appello, ha presentato istanza di modifica dell’orario di firma, deducendo esigenze legate allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Il Tribunale di Catanzaro, che aveva applicato la misura, si è dichiarato incompetente sul rilievo che il decreto era stato impugnato davanti alla Corte d’appello di Catanzaro, alla quale per tale ragione aveva trasmesso gli atti. La Corte d’appello, a sua volta, ha ritenuto che ogni intervento incidente sulle modalità esecutive della misura rientri nella competenza funzionale esclusiva del giudice che l’ha disposta e ha sollevato conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti alla Corte di cassazione ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto, poiché due giudici hanno contemporaneamente ricusato di provvedere sulla medesima richiesta, indicando ciascuno la competenza dell’altro e dando così luogo alla situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen.
Nel merito, la Corte ha affermato che la competenza spetta alla Corte d’appello di Catanzaro. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata nel senso che la competenza a decidere sull’istanza di revoca o modificazione delle prescrizioni spetta al giudice che ha emesso il decreto impositivo solo quando il provvedimento sia divenuto definitivo; in pendenza di impugnazione spetta invece al giudice del gravame, tenuto a riesaminare la pericolosità sociale del proposto in termini di attualità ed effettività e ad adottare i conseguenti provvedimenti incidenti sulla caducazione della misura o sul suo contenuto.
Il Collegio ha richiamato, tra le altre, Sez. 1 n. 18742 del 28.04.2010, Sez. 1 n. 12521 del 19.03.2026, Sez. 1 n. 25474 del 14.01.2021 e Sez. 1 n. 43878 del 09.09.2022. Ha poi precisato che, in pendenza del giudizio di secondo grado, l’oggetto della domanda refluisce nel più ampio potere-dovere di generale riesame della pericolosità, intestato al giudice superiore, con conseguente attrazione della competenza in capo a quest’ultimo.
La Corte ha distinto il caso deciso da quello esaminato da Sez. 2 n. 22915 del 10.05.2024, che riguardava non decisioni gestionali sulle prescrizioni, bensì la richiesta di annullamento della misura applicata in primo grado e respinta dal giudice dell’impugnazione. Ha quindi ribadito il principio, valorizzando l’effetto limitatamente devolutivo del gravame nel procedimento di prevenzione.
Infine, la Corte ha osservato che optare per la competenza del tribunale in pendenza di appello determinerebbe una frizione con il principio di concentrazione processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., con ingiustificato frazionamento della cognizione del giudice procedente. Gli atti sono stati pertanto trasmessi alla Corte d’appello di Catanzaro, dichiarata competente.
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Nota della Redazione
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