Affidamento in prova e valutazione della condotta attuale del condannato (Cass. pen. Sez. VII n. 13424 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico sulla proficuità della misura non possono assumere rilievo decisivo, di per sé soli e in senso negativo, la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può pretendersi la prova di una completa revisione critica del passato. È invece indispensabile la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, poiché occorre accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che sostengano un giudizio di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito la scelta della misura ritenuta più congrua, con valutazioni non censurabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione adeguata e logicamente coerente.

Il Fatto

Un condannato in espiazione di pena ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, in data 24 ottobre 2024, ha respinto l’istanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale, ammettendolo invece alla detenzione domiciliare.

Il giudice di sorveglianza ha fondato il diniego sulla presenza di precedenti penali, su diversi procedimenti pendenti per fatti gravi e recenti e sulla circostanza che una precedente misura di affidamento era stata revocata nel 2018. Il ricorrente ha dedotto la genericità e l’incongruenza della motivazione, senza però precisarne contenuto e rilevanza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla funzione della misura, disciplinata dall’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, qualificandola come strumento che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena. La concedibilità va verificata entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, quando l’osservazione della personalità o il comportamento tenuto in libertà lascino ritenere che la misura, anche mediante opportune prescrizioni, possa favorire la risocializzazione.

Il percorso argomentativo poggia su un principio consolidato: pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati quale punto di partenza dell’analisi, è necessaria la valutazione della condotta successiva del condannato. L’esame deve estendersi ai comportamenti attuali, poiché l’accertamento richiede non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi idonei a fondare una prognosi favorevole. La Corte richiama sul punto Sez. 1 n. 4390 del 2020 e Sez. 1 n. 31420 del 2015.

Viene ribadito che la gravità del reato, i precedenti penali e la mancata ammissione di colpevolezza non assumono rilievo decisivo in senso negativo, né può richiedersi la prova di una completa revisione critica: è sufficiente che il processo critico risulti almeno avviato (Sez. 1 n. 43863 del 2024; Sez. 1 n. 1410 del 2020). Le fonti di conoscenza comprendono il reato, i precedenti, le pendenze, le informazioni di polizia, la condotta carceraria e l’indagine socio-familiare, da cui trarre gli elementi positivi di risocializzazione.

La Corte precisa poi il rapporto tra le misure: se il presupposto dell’emenda non è riscontrato, il condannato può comunque accedere alla detenzione domiciliare, ove sussistano i limiti di pena e di titolo di reato e sia scongiurato il pericolo di nuovi reati (Sez. 1 n. 14962 del 2009). L’apprezzamento sull’idoneità delle misure rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Sez. 1 n. 16822 del 2023) e non è censurabile se motivato in modo adeguato e logicamente coerente.

Nel caso concreto il Tribunale ha disatteso l’istanza sulla base di un giudizio scevro da vizi logici e ancorato alle emergenze procedimentali. Il ricorrente si è limitato a denunciare genericamente la motivazione, senza indicarne contenuto e attitudine a scardinarla: il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *