Abbreviato d’appello senza diritto a prove nuove (Cass. pen. Sez. 7 n. 6602 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato d’appello le parti non sono titolari di un diritto alla raccolta della prova, ma di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice d’ufficio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. La valutazione circa l’opportunità dell’integrazione probatoria è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di lacune, manifeste illogicità o contraddizioni motivazionali riguardanti punti di decisiva rilevanza. La mancata deduzione del travisamento della prova rende inammissibile il motivo che prospetti una mera alternativa ricostruzione dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminando in mitius la pena ma confermando la condanna per i delitti aggravati di furto e tentato furto. Avverso tale decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 125, 187, 192 e 603 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria. La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, richiamando il consolidato principio secondo cui nel giudizio abbreviato d’appello le parti non possono vantare un diritto all’assunzione di prove nuove, essendo loro riconosciuto esclusivamente il potere di sollecitare i poteri istruttori officiosi del giudice.
La valutazione sull’assoluta necessità dell’integrazione probatoria, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo in caso di lacune, illogicità o contraddizioni motivazionali su punti decisivi. Nel caso di specie, la prospettazione difensiva, incentrata sulla capacità rappresentativa degli elementi identificativi e sulla valenza di una confessione, non conteneva effettive censure alla motivazione ma si affidava ad asserti fattuali, senza dedurre il travisamento della prova.
Il secondo motivo, concernente l’affermazione di responsabilità, è stato giudicato ugualmente inammissibile per avere proposto una mera alternativa ricostruzione dei fatti, reiterando doglianze già disattese nel merito e richiamando irritualmente il contenuto di un’ordinanza cautelare, priva di valenza probatoria in ordine ai fatti in essa ricostruiti. La Corte ha dichiarato quindi l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa per l’evidente inammissibilità dell’impugnazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.