Patteggiamento, ricorso ammissibile solo per i vizi tassativi dell’art. 448 (Cass. pen. Sez. V n. 339 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena concordata è proponibile, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, esclusivamente per i motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sulla qualificazione giuridica è ammissibile solo quando deduca un errore manifesto, configurabile se tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. È pertanto inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dell’imputazione e dalla motivazione della sentenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, accogliendo la richiesta formulata dalle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all’imputato la pena concordata di anni tre di reclusione. Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., oltre all’erronea qualificazione giuridica del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che le censure dedotte sono assolutamente generiche e solo formali, e comunque esorbitano dalle categorie di vizi consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La norma, introdotta dalla legge n. 103 del 2017, limita espressamente l’impugnabilità della sentenza di patteggiamento a quattro motivi tassativi, tra cui non rientra la deduzione di un generico difetto di motivazione.

La Corte ha poi richiamato il principio già affermato prima della novella, secondo cui l’accordo intervenuto tra le parti esonera l’accusa dall’onere della prova e rende la sentenza sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere le ipotesi di proscioglimento e la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini dell’art. 27 Cost. (Sez. IV n. 34494 del 13.07.2006). Nel caso esaminato il richiamo all’insussistenza dei presupposti dell’art. 129 è chiaro, né il ricorrente ha indicato gli argomenti che avrebbero imposto l’assoluzione (Sez. VI n. 250 del 30.12.2014, dep. 2015).

Quanto alla pena illegale, la Corte ha escluso che ricorra, essendo la sanzione concordata nel rispetto dei limiti edittali. Il motivo sulla qualificazione giuridica, pur astrattamente ricompreso tra quelli consentiti, risulta formulato senza alcuna specificazione né prospettazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno, connotandosi così come generico.

La Corte ha precisato che l’erronea qualificazione giuridica è ravvisabile solo nei casi di errore manifesto, quando cioè risulti palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità (Sez. IV n. 13749 del 23.03.2022). Nel caso di specie vi è piena rispondenza della decisione all’imputazione, ampliamente esplicativa della corretta qualificazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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