Il rinvio pregiudiziale non accerta la natura di cartiera (Cass. pen. Sez. 3 n. 17131 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. che, lungi dal cristallizzare una questione di diritto pura su presupposti fattuali stabilizzati, richieda alla Corte di cassazione un avallo nomofilattico su una soluzione che presuppone ed implica apprezzamenti di merito, quali la natura effettiva di “cartiera” dell’emittente e la concreta localizzazione del locus commissi delicti. La competenza per territorio va determinata alla stregua della contestazione e allo stato degli atti, salvo errori macroscopici. Il giudice di merito ha il diritto-dovere di tentare la localizzazione del luogo di consumazione del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 mediante elementi oggettivi e solo ove tale luogo non risulti determinabile diviene operante il criterio sussidiario del luogo di accertamento ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000.

Il Fatto

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 6 novembre 2025, proponeva rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., chiedendo alla Corte di cassazione di stabilire se, quando l’emittente di fatture sia qualificato nell’imputazione come “cartiera”, la competenza per territorio del reato di emissione di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 debba radicarsi nel luogo di consumazione (identificato, in tesi, nella sede legale dell’emittente) o, in subordine, nel luogo di accertamento ex art. 18, comma 1, d.lgs. citato. In particolare, all’imputato era contestato il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) in relazione ad anni d’imposta diversi, con l’indicazione di fornitori ritenuti “cartiere”. La difesa eccepiva l’incompetenza territoriale, invocando il criterio del primo reato ex art. 16 cod. proc. pen. e individuando il giudice naturale nel Tribunale di Monza, luogo ove sarebbe avvenuta l’emissione della prima fattura.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito la natura del rinvio pregiudiziale, richiamando il principio secondo cui il giudice, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, è tenuto a motivare la propria determinazione, compiendo una delibazione di non manifesta infondatezza della questione e dimostrando l’impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti processuali. Il giudice rimettente deve altresì operare una motivata selezione degli atti da trasmettere alla Corte.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato un’insanabile contraddizione nell’ordinanza di rimessione: il Tribunale, da un lato, dimostrava di condividere l’assunto difensivo circa l’effettiva esistenza giuridica della ditta individuale emittente e la riconducibilità delle emissioni al luogo della sua sede legale; dall’altro, chiedeva alla Corte un principio “di cornice” sull’operatività del criterio del luogo di emissione rispetto a quello di accertamento, manifestando così un dubbio sulla correttezza della prospettazione fattuale della difesa. La rimessione, pertanto, non sottoponeva una questione di diritto pura, ma domandava un avallo su una soluzione che implicava valutazioni di merito non demandabili alla Cassazione in sede pregiudiziale.

La Corte ha ribadito che la competenza va determinata alla stregua della contestazione e allo stato degli atti, salvo il caso di errori macroscopici immediatamente percepibili, e che tale regola opera come presidio contro derive esplorative o surrettizie incursioni nel merito. Ha quindi affermato che il giudice, prima di sollevare il rinvio, deve verificare se gli elementi oggettivi disponibili (come la fattura recante un luogo di emissione) consentano di localizzare la consumazione del reato; solo ove tale localizzazione risulti impossibile, può farsi applicazione del criterio sussidiario del luogo di accertamento, ma questa selezione postula un vaglio fattuale che non può essere traslato alla Corte in modo consultivo.

Quanto al reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, la Corte ha precisato che trattasi di reato istantaneo, che si consuma al momento dell’emissione della fattura, e che la determinazione del luogo dell’azione tipica è, in prima battuta, questione di fatto, da risolvere sulla base di elementi oggettivi e non di mere qualificazioni astratte come quella di “cartiera”. Ha infine osservato che, sebbene la competenza per connessione sia criterio originario e autonomo e l’art. 16 cod. proc. pen. imponga, a parità di gravità, il giudice del primo reato, tale criterio presuppone che il primo reato sia concretamente localizzabile, evenienza che nel caso di specie rimaneva controversa.

Alla luce di tali rilievi, la Corte ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, distorcente la funzione dell’art. 24-bis cod. proc. pen., trasformato da strumento per questioni giuridiche effettivamente pregiudiziali a veicolo di valutazioni fattuali spettanti al giudice della cognizione, disponendo gli adempimenti conseguenti ex art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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