Insufficiente motivazione per l’automatica trasposizione del ruolo apicale ai reati precedenti (Cass. pen. Sez. 3 n. 1083 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da vizio di motivazione la sentenza di merito che, in assenza di elementi probatori specifici, affermi la penale responsabilità dell’imputato per i reati-fine commessi in epoca anteriore all’avvio delle attività captative, sulla sola base del flusso cartolare accertato e della mera analogia con il modus operandi fraudolento emerso per le condotte successivamente contestate. La responsabilità per un fatto-reato non può essere automaticamente trasposta ad altra condotta, occorrendo la prova del concreto contributo personale dell’agente anche con riguardo al periodo precedente. L’annullamento con rinvio per il reato satellite ritenuto più grave comporta l’assorbimento delle censure relative al trattamento sanzionatorio e alla confisca.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, con rito abbreviato, per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi carosello in materia di IVA, nonché per i connessi reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado, avvalorando la ricostruzione del meccanismo fraudolento e il ruolo apicale attribuito all’imputato sulla base di un complesso di risultanze dichiarative e captative.
Con il ricorso per cassazione, la difesa aveva dedotto plurimi vizi di motivazione, contestando sia la configurabilità del vincolo associativo e della posizione di promotore, sia la riferibilità all’imputato di alcune società estere coinvolte nel meccanismo. Specifiche censure erano state mosse avverso la conferma della condanna per i reati di cui ai capi A7), A3), A4) e C1), nonché relativamente al trattamento sanzionatorio e alla determinazione del profitto confiscabile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come la maggior parte dei motivi di ricorso presentasse connotazioni reiterative, sollecitando una non consentita rivalutazione del merito rispetto al complesso argomentativo unitario delle sentenze di primo e secondo grado, in applicazione dei principi in tema di doppia conforme. Le censure, inoltre, non si confrontavano con gli elementi di centrale rilievo, quali le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del coimputato e le risultanze documentali relative al capo A2).
Con riferimento alla contestazione del reato associativo e del ruolo apicale, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione dei giudici di merito, fondata sulla funzionalizzazione dell’attività criminosa alle frodi carosello, sulla ripartizione dei ruoli tra gli associati e sulle conversazioni che dimostravano il controllo dell’imputato sulle società utilizzate per il meccanismo. La possibilità di essersi inserito in un sistema fraudolento già operativo è stata considerata irrilevante, così come la mancanza di contatti diretti con alcuni sodali, spiegata dalla posizione sovraordinata dell’imputato.
Quanto ai reati satellite di cui ai capi A7), A3) e A4), la Corte ha ritenuto le doglianze prive di fondamento, in quanto le contestazioni difensive non si confrontavano con le univoche risultanze captative e documentali valorizzate dai giudici di merito, che dimostravano l’attuazione del consueto modus operandi e il ruolo dominante dell’imputato anche in quelle specifiche operazioni.
Diversamente, la Corte ha accolto le censure relative al capo C1), riguardante condotte risalenti a un periodo precedente alle intercettazioni. La conferma della condanna era fondata esclusivamente sul flusso cartolare in uscita dall’Italia verso società riconducibili all’imputato, secondo uno schema delittuoso analogo a quello accertato per i reati del 2022. Tale passaggio motivazionale è stato giudicato apodittico, poiché basato su un’automatica trasposizione delle argomentazioni relative agli altri capi, senza alcun elemento ulteriore idoneo a comprovare la centralità del ruolo dell’imputato nelle pregresse vicende.
Ne è derivato l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla conferma della condanna per il capo C1), con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano per il nuovo giudizio sul punto e per l’eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio e della confisca. Le connesse censure sono state dichiarate assorbite. Il ricorso è stato rigettato nel resto.
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Nota della Redazione
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