La contestazione a catena richiede indizi univoci (Cass. pen. Sez. 3 n. 7636 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di contestazione a catena, ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opera solo se, entro i termini di fase, siano desumibili dagli atti del primo procedimento elementi indiziari univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare per il reato oggetto della seconda ordinanza. Non è sufficiente la mera notizia del fatto-reato, né la semplice conoscibilità di evenienze fattuali. L’indagato che invoca la retrodatazione ha l’onere di allegare gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza di tale quadro indiziario sin dall’epoca della prima misura. La regola non trova applicazione quando il reato successivamente contestato sia associativo e la condotta di partecipazione si sia protratta anche dopo l’emissione della prima ordinanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 17 settembre 2025, rigettava l’appello proposto dall’imputato avverso il provvedimento del Gip che aveva respinto l’istanza di declaratoria di inefficacia della custodia cautelare in carcere. La misura era stata applicata in relazione a reati in materia di stupefacenti, e l’istanza si fondava sulla pretesa decorrenza dei termini massimi di fase, con invocazione della disciplina della contestazione a catena.
L’imputato sosteneva che, al momento della prima ordinanza custodiale, emessa in seguito all’arresto per un episodio di cessione illecita, l’autorità giudiziaria disponesse già di tutti gli elementi indiziari posti a fondamento della seconda misura, relativa anche al reato associativo, essendo il compendio probatorio sostanzialmente identico nei due procedimenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadita dalle Sezioni Unite n. 23166 del 28/5/2020, la retrodatazione degli effetti della seconda misura presuppone che dagli atti del primo procedimento fossero desumibili elementi apprezzabili come presupposto per l’emissione dell’ordinanza i cui effetti si intendono retrodatare. La desumibilità, come chiarito da Corte costituzionale n. 408 del 2005, non consiste nella semplice conoscenza della notizia del fatto, ma richiede un quadro indiziario legittimante l’adozione della misura, caratterizzato da indizi univoci idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità in sede cautelare.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la motivazione del Tribunale era saldamente ancorata al dato fattuale, non contestato dalla difesa, secondo cui l’informativa finale sui fatti oggetto della seconda ordinanza era stata depositata mesi dopo l’arresto. Le attività di intercettazione, proseguite dopo la prima misura, avevano permesso di acquisire elementi nuovi e significativi, quale un summit tra associati volto a riorganizzare l’attività di spaccio, successivo all’arresto. Il quadro indiziario per il reato associativo si era dunque delineato compiutamente solo con l’informativa successiva.
La Corte ha inoltre disatteso le doglianze difensive sulla presunta identità dell’attività investigativa, rilevando la mancata considerazione della diversa estensione temporale e della natura del reato contestato. Ha infine ricordato che, per la giurisprudenza, non ricorre il presupposto dell’anteriorità dei fatti quando il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione si sia protratta anche dopo l’emissione della prima ordinanza.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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