Patteggiamento in appello: ricorso inammissibile se non opposta pena illegale (Cass. pen. Sez. V n. 340 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di patteggiamento in appello, introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. non deve motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, perché l’effetto devolutivo dell’impugnazione è limitato ai motivi non oggetto di rinuncia. L’accordo delle parti sui punti concordati implica rinuncia a dedurre in Cassazione ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile d’ufficio, con la sola eccezione dell’irrogazione di una pena illegale. Quest’ultima ricorre solo quando la sanzione applicata sia ab origine di specie diversa da quella di legge o superiore al massimo edittale. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che censuri la dosimetria della pena concordata e prossima al minimo.
Il Fatto
Due imputati erano stati condannati dal Tribunale di Cremona per il delitto di furto in abitazione. Con sentenza del 17 maggio 2024 la Corte d’appello di Brescia, accogliendo le richieste ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, sostituendo la pena detentiva con la detenzione domiciliare per uno solo dei due ricorrenti.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto, con unico atto e per mezzo del difensore, ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., per non avere la sentenza impugnata dato conto dei criteri che hanno determinato la dosimetria delle pene.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017. Da tale assetto discende che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve pronunciarsi sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., né sulle cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. A causa dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia, per l’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. Il Collegio richiama in proposito la Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, nonché le conformi Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 e Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, e la Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018.
Nel caso di specie il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena. Ne segue che ogni questione sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica è preclusa, per quanto già ampiamente affrontata dalla Corte territoriale, che ha fatto propria la sentenza di primo grado.
Quanto alla dosimetria, il trattamento è stato correlato alla proposta delle parti e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, concesse in equivalenza alla recidiva specifica e reiterata per uno degli imputati. La riduzione rispetto alla pena di primo grado è stata fondata sull’intervenuto risarcimento del danno e sull’atteggiamento conciliativo degli imputati. La Corte ha giudicato congrua la pena concordata, la cui recezione integra motivazione adeguata.
Il Collegio richiama i principi consolidati in tema di commisurazione: quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più deve dare ragione dell’esercizio del proprio potere discrezionale, indicando i criteri dell’art. 133 cod. pen. ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008). Tuttavia, quando venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015).
Nel caso concreto, per effetto del combinato disposto dei commi terzo e quarto dell’art. 624-bis cod. pen., in presenza dell’aggravante dell’art. 61, n. 5, cod. pen., la pena minima risulta di anni cinque di reclusione per un imputato e, a seguito dell’equivalenza, di anni tre per l’altro: le pene irrogate sono dunque prossime al minimo. Non si verte pertanto in ipotesi di illegalità della pena, che ricorre solo quando la sanzione sia ab origine di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. Un., n. 38809 del 31/03/2022). La Corte osserva altresì che l’accordo sui punti concordati implica rinuncia a ogni doglianza successiva, anche su questioni rilevabili d’ufficio, con la sola eccezione della pena illegale, che nella specie non ricorre (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019). Il ricorso è dunque inammissibile, con declaratoria de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e conseguente condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.