Pene sostitutive e procedimento pendente in cassazione al 30.12.2022 (Cass. pen. Sez. I n. 1065 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicabilità del regime transitorio previsto dall’art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pendenza del procedimento “innanzi la Corte di cassazione” si determina con la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato decreto. Ne consegue che, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimità, il condannato può presentare al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., l’istanza di sostituzione della pena detentiva. Il giudice dell’esecuzione che ritenga erroneamente insussistente tale presupposto e respinga l’istanza senza esame nel merito incorre in violazione di legge.
Il Fatto
Con ordinanza del 30 maggio 2024, il Tribunale di Novara, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con cui il condannato aveva chiesto, ai sensi dell’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, l’applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare in relazione a una sentenza di condanna a due anni di reclusione e 500,00 euro di multa.
Il Tribunale riteneva che la sentenza fosse divenuta irrevocabile il 22 novembre 2022, dunque prima dell’entrata in vigore del decreto citato, fissata al 30 dicembre 2022, e che pertanto difettassero i presupposti per l’intervento del giudice dell’esecuzione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 e sostenendo che il giudicato si era formato solo il 23 novembre 2023. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Il Collegio richiama il principio già affermato in più occasioni, secondo cui, ai fini del regime transitorio dell’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022 determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione e consente al condannato, formatosi il giudicato, di presentare l’istanza di sostituzione al giudice dell’esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. Vengono richiamati i precedenti Sez. 1, n. 48579 del 2023, Sez. 3, n. 51557 del 2023 e Sez. 4, n. 43975 del 2023.
La Corte ricostruisce il fatto processuale, cui può accedere quale giudice del “fatto processuale” (Sez. U, n. 42792 del 2001): la condanna di primo grado del 3 novembre 2017, la conferma in appello con sentenza dell’11 luglio 2022, il ricorso per cassazione presentato il 23 novembre 2022 e definito con sentenza del 23 novembre 2023, l’istanza depositata il 22 dicembre 2023.
Ne deriva che il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione pendeva già dall’11 luglio 2022, data di emissione del dispositivo della sentenza di appello. Il Collegio rileva inoltre l’errore del provvedimento impugnato, che aveva indicato come data di irrevocabilità il 22 novembre 2022 anziché il 23 novembre 2023.
Verificata la tempestività dell’istanza, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto valutarla nel merito e non respingerla per la ritenuta insussistenza del presupposto della pendenza del giudizio di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, presupposto viceversa sussistente. La Corte ha quindi annullato il provvedimento con rinvio al Tribunale di Novara per nuovo esame.
Nota della Redazione
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