Rinuncia al ricorso e rifusione delle spese alla parte civile (Cass. pen. Sez. VII n. 371 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’imputato che rinuncia al ricorso per cassazione non è tenuto, ai sensi dell’art. 589, comma 3, cod. proc. pen., a notificare la rinuncia alla parte civile, poiché la norma richiama solo le forme e i modi previsti dagli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen. Tuttavia, su di lui grava un onere di comunicazione tempestiva della rinuncia alla parte civile. Tale onere è funzionale a impedire l’espletamento dell’attività difensionale che la parte civile ragionevolmente svolge a seguito della notifica del ricorso. I costi di quella attività vanno conseguentemente rimborsati, indipendentemente dall’utilità concreta che essa abbia avuto per effetto della rinuncia.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che, in sede di appello, ha confermato la pronuncia con cui il Giudice di pace aveva affermato la sua penale responsabilità per il delitto di diffamazione aggravata.

Nelle more del giudizio di legittimità il difensore della costituita parte civile deposita memoria. Successivamente l’imputato deposita rinuncia al ricorso. La parte civile chiede la rifusione delle spese sostenute nel grado. La questione che giunge davanti alla Corte riguarda proprio il rapporto tra rinuncia, attività difensiva della parte civile e relativo rimborso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente rinunciato a coltivarlo. Alla declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, contenuta nella misura di 500,00 euro.

Il nucleo argomentativo riguarda la richiesta della parte civile. Il codice di rito, nel disporre all’art. 589, comma 3, cod. proc. pen. che la dichiarazione di rinuncia sia effettuata nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., non prevede a carico dell’imputato l’obbligo di notificare la rinuncia alla parte civile.

La Corte supera però il dato letterale e configura un onere a carico dell’imputato impugnante che intenda rinunciare al ricorso: comunicare tempestivamente tale volontà alla parte civile. La ratio è impedire l’espletamento di quell’attività difensionale che la parte civile ragionevolmente svolgerà a seguito della notifica del ricorso.

I costi di tale attività devono essere rimborsati, indipendentemente dall’utilità concreta che essa abbia avuto per effetto della rinuncia. Nel caso di specie il ricorrente non ha comunicato la rinuncia alla parte civile, che ha depositato memoria.

Il provvedimento dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali e alla somma di 500,00 euro per la Cassa delle ammende. Condanna inoltre l’imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio dalla parte civile, liquidate in complessivi 2.500,00 euro oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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