L’accollo fiscale integra compensazione indebita con crediti inesistenti (Cass. pen. Sez. 3 n. 18028 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebita compensazione, il pagamento di debiti tributari effettuato mediante compensazione con crediti d’imposta della società accollante, in esecuzione di un contratto di accollo fiscale, assume rilevanza penale ai sensi dell’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 anche per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 124/2019 e del d.lgs. n. 87/2024. L’alterità soggettiva radicale tra titolare del credito e soggetto che lo utilizza in compensazione determina l’inesistenza del credito per l’utilizzatore, indipendentemente dalle modalità di utilizzo. Non integra applicazione retroattiva della norma penale sfavorevole la riconduzione alla nozione di credito inesistente dell’ipotesi del credito “soggettivamente inesistente”, già consolidata nella giurisprudenza di legittimità prima delle richiamate riforme. L’inesistenza del credito utilizzato in compensazione costituisce, salvo prova contraria, indice rivelatore del dolo del contribuente, la cui prova risulta agevolata. In tema di responsabilità dell’amministratore, la delega di funzioni a professionisti esterni non ha effetto esimente, atteso il carattere personale dell’obbligazione tributaria.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza aveva condannato i legali rappresentanti di una società per il reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, per aver indebitamente utilizzato in compensazione crediti fiscali ritenuti inesistenti, acquisiti tramite contratti di accollo fiscale. La Corte d’appello di Milano aveva confermato la pronuncia, escludendo l’oggettiva inesistenza dei crediti in senso tecnico-contabile, ma affermando la rilevanza penale dell’accollo. Entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’illegittima applicazione retroattiva delle nuove definizioni normative e giurisprudenziali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto i ricorsi, ricostruendo il quadro normativo e giurisprudenziale antecedente alle riforme. Quanto alla rilevanza penale dell’accollo fiscale, il consolidato orientamento della giurisprudenza civile aveva già escluso la possibilità di compensazione tributaria con crediti dell’accollante, difettando i presupposti di cui all’art. 17 d.lgs. n. 241/1997 per non afferire debiti e crediti al medesimo soggetto. In tal senso deponevano anche precedenti penali e una risoluzione dell’Agenzia delle entrate. La Corte ha pertanto escluso che la condotta fosse stata resa penalmente rilevante solo dal d.l. n. 124/2019.
Quanto alla natura dei crediti, la Corte ha precisato che la nozione di credito inesistente comprende anche il credito “soggettivamente inesistente”, ossia appartenente a soggetto diverso da quello che lo utilizza. Tale ricostruzione non costituiva un overruling giurisprudenziale ma si inseriva in un filone interpretativo già esistente, come confermato dalla Relazione dell’Ufficio del Massimario del 2015. La demarcazione tra crediti inesistenti e non spettanti è stata ritenuta correttamente applicata, essendo l’alterità soggettiva tra titolare e utilizzatore elemento che determina l’inesistenza per quest’ultimo.
Con riferimento all’elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto infondate le doglianze difensive, risolvendosi in una richiesta di rilettura delle prove. L’inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, indice rivelatore della coscienza e volontà di bilanciare i propri debiti con una posta artificiosamente creata. La delega di funzioni a professionisti esterni non è stata ritenuta idonea ad escludere la responsabilità dell’amministratore, atteso il carattere personale dell’obbligazione tributaria.
Quanto alla responsabilità del socio dimissionario, la Corte ha richiamato l’istituto della prorogatio imperii, osservando che le attribuzioni degli amministratori restano immutate fino alla nomina del successore. Irrilevante è risultata la censura relativa al trattamento sanzionatorio, essendo la motivazione sulla dosimetria sufficiente quando la pena si attesta in misura prossima al minimo edittale. I ricorsi sono stati pertanto rigettati.
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Nota della Redazione
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