Il possesso anche clandestino legittima la querela per furto (Cass. pen. Sez. VII n. 6428 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di furto tutela anche il possesso, inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità, configurabile in assenza di un titolo giuridico e persino quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e la legittimazione a proporre querela. La distinzione tra furto consumato e tentato si fonda sul conseguimento, anche temporaneo, della piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, che ricorre quando il controllo diretto della persona offesa o della polizia giudiziaria non ha impedito l’impossessamento. È inammissibile il motivo di ricorso che ripropone pedissequamente censure già dedotte in appello e disattese, senza una critica argomentata.
Il Fatto
Il tribunale aveva ritenuto gli imputati responsabili di tre delitti di furto pluriaggravato. La Corte d’appello, nel confermare la pronuncia di primo grado, aveva escluso la riqualificazione del fatto in tentativo e negato il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, relativo al difetto di legittimazione dei querelanti, la Corte richiama il principio per cui il bene giuridico protetto dall’art. 624 cod. pen. non si identifica soltanto con la proprietà o con i diritti reali, ma comprende anche il possesso, quale relazione di fatto che sussiste anche in assenza di titolo giuridico e perfino se costituito in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che il titolare di tale posizione è legittimato a proporre querela.
Sul secondo motivo dell’Abate, la Corte afferma che la distinzione tra consumazione e tentativo va operata verificando se l’agente abbia conseguito, anche per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. La sentenza impugnata ha correttamente escluso che, sino alla perquisizione, gli operanti avessero avuto completa percezione del fatto e occasione di impedirlo, sicché il controllo diretto o mediato non aveva costituito un limite all’impossessamento.
Il secondo motivo del Diarra, concernente la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è stato ritenuto inammissibile, poiché costituiva una mera reiterazione di censure già dedotte in appello e disattese, prive della specifica funzione critica richiesta dal giudizio di legittimità.
Infine, la Corte ha giudicato il terzo motivo del Diarra manifestamente infondato, non essendo necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma soltanto quelli ritenuti decisivi o rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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