Foglio di via obbligatorio: sindacato del giudice e obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 6665 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest’ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità. La verifica di legalità del provvedimento amministrativo non consente al giudice penale di sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza. Il controllo si estende alla sussistenza dei presupposti normativi, alla descrizione dei fatti posti a fondamento della pericolosità e alla presenza dell’ordine di rientro nel comune di residenza.

Il Fatto

Il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, destinatario di un foglio di via obbligatorio emesso l’8 agosto 2018 dal Questore, con il quale gli era stato ordinato di non fare rientro nel comune per tre anni e di presentarsi all’Autorità di pubblica sicurezza del comune di residenza, permaneva nel territorio comunale ove veniva fermato il 25 luglio 2019.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 21 maggio 2024, ha confermato la condanna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, eccependo plurimi profili di violazione di legge per non essere stata rilevata l’illegittimità del provvedimento del Questore, in ragione della omessa motivazione sulla classificazione in una delle categorie di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 e sulla mancanza dell’ordine di rientro nella residenza.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che i giudici di merito hanno ampiamente motivato su tutti i profili dedotti, osservando come si tratti delle medesime critiche già proposte nella fase di merito, ove erano state svolte censure sulla motivazione del provvedimento questorile e sulla mancanza della doppia intimazione.

Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che il ricorso reitera censure già poste e risolte dalla Corte di appello in termini conformi ai principi di diritto che governano la materia. Il riferimento è all’arresto Sez. F n. 54155 del 27.07.2018, secondo cui il sindacato del giudice sul provvedimento del Questore non può tradursi in una rivalutazione del giudizio di pericolosità, dovendo riguardare la verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità.

Su tale verifica la sentenza impugnata si è soffermata in modo ampio e congruo, evidenziando i punti specifici del provvedimento amministrativo in cui è stata descritta la pericolosità dell’imputato.

Quanto al profilo della doppia intimazione, i giudici di merito hanno evidenziato la presenza dell’ordine di fare rientro nel comune di residenza, dovendosi così intendere la previsione dell’obbligo di presentarsi al sindaco del medesimo comune.

Ne consegue la inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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