Restituzione in termini e conoscenza effettiva del procedimento (Cass. pen. Sez. III n. 542 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo anteriore alla novella di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, il rigetto dell’istanza è legittimo quando la conoscenza effettiva del procedimento e la volontaria scelta di sottrarsi alla sua conoscenza legale siano desunte da elementi di fatto oggettivi e non contestati. Non è sufficiente, a fondare il rigetto, il rilievo della regolarità meramente formale della notificazione, ma non è neppure necessario che l’imputato abbia ricevuto l’atto di vocatio in ius: rilevano la notificazione a mani proprie dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., la dichiarazione di domicilio e la condotta complessiva dell’interessato. La valutazione è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o apparenza della motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 25/6/2024, ha rigettato la richiesta di restituzione in termini proposta dal ricorrente per appellare la sentenza di condanna emessa dal Tribunale il 20/6/2014 e divenuta irrevocabile il 26/1/2016.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza per cassazione con unico motivo, deducendo violazione di legge, con apparenza e manifesta illogicità della motivazione, sotto un duplice profilo. Da un lato, la Corte di appello avrebbe affermato la sua conoscenza del processo sebbene il decreto di citazione diretta a giudizio non gli fosse mai stato notificato, essendo l’unico atto ricevuto l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., privo di vocatio in ius; di qui l’esigenza di equiparare la posizione del contumace a quella dell’assente. Dall’altro, contesta l’affermazione secondo cui si sarebbe volontariamente sottratto alla conoscenza del processo, perché apodittica e priva di riferimenti certi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato. Muove dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella versione applicabile ratione temporis, che consente la restituzione salvo che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire o a impugnare, imponendo all’autorità giudiziaria ogni necessaria verifica.
La Corte di appello, osserva il Collegio, ha motivato in modo congruo e ancorato a elementi di fatto oggettivi. La conoscenza del procedimento è stata desunta dalla notificazione, a mani proprie, dell’avviso di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa conseguente alle prescrizioni dell’Ispettorato del lavoro, dalla rituale dichiarazione di domicilio ex art. 161 cod. proc. pen. e dalla notificazione, ancora a mani proprie, dell’avviso di conclusione delle indagini.
Su tali basi il giudice di merito ha ritenuto che il ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e avesse deciso di far perdere le proprie tracce: non aveva nominato un difensore di fiducia né contattato quello nominatogli d’ufficio, fino alla cancellazione dai registri del Comune per irreperibilità accertata, senza indicare alcun trasferimento di residenza. La Corte valorizza come non illogica la considerazione che l’interessato non era soggetto sprovveduto, ma cittadino italiano e imprenditore, in grado di comprendere il valore degli atti notificatigli a mani proprie.
Quanto al precedente richiamato dal ricorrente — Sez. I n. 27919 del 30/9/2020, Luraschi, Rv. 279641, secondo cui è illegittimo il rigetto fondato sul solo rilievo della regolarità formale della notificazione — la Corte ritiene che quell’indirizzo sia stato adeguatamente superato: nella specie il rigetto non si basa su criteri esclusivamente formali, ma su un complesso di elementi sostanziali. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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