Il ricorso per cassazione che ripropone le doglianze d’appello è inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 5188 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dei criteri di valutazione della prova di cui all’art. 192 cod. proc. pen. non può essere dedotta come violazione di legge nel giudizio di cassazione. È altresì inammissibile il ricorso che, a fronte di una doppia conforme di merito, si limiti a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie o a riprodurre pedissequamente i motivi di appello, senza assolvere alla funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il giudice del gravame non è tenuto a un’analisi approfondita di tutte le deduzioni difensive, essendo sufficiente una valutazione globale che dia conto delle ragioni del convincimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia, in esito a rito abbreviato, aveva condannato l’imputato per i delitti di cui agli artt. 582 e 609-bis cod. pen. alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione. La Corte d’appello di Brescia, concesse le circostanze attenuanti generiche, aveva ridotto la pena ad anni 3, mesi 10 e giorni 20 di reclusione.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: con il primo, l’erroneo utilizzo dei criteri di valutazione della prova, fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa; con il secondo, il mancato riscontro alle doglianze concernenti la valutazione dei messaggi intercorsi tra la persona offesa e l’ex fidanzato, la documentazione medica e il percorso dell’auto dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La settima sezione penale ha rilevato l’inammissibilità del primo motivo, ricordando che la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non è deducibile come violazione di legge in cassazione, secondo il costante orientamento richiamato dalle Sezioni Unite n. 29541 del 2020.
Quanto alla dedotta mancata risposta alle doglianze difensive, il Collegio ha rammentato che il giudice d’appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni, essendo sufficiente una valutazione globale che dimostri di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Solo l’omissione totale su un punto decisivo può configurare un vizio di motivazione deducibile in cassazione, circostanza non riscontrabile nel caso di specie.
La Corte ha poi evidenziato che entrambi i motivi si risolvevano in una mera lettura alternativa del fatto e delle risultanze probatorie, operazione preclusa in sede di legittimità. Il sindacato della Cassazione non può rivalutare le fonti di prova, potendo riguardare solo il prodotto dell’ingegno del giudice di merito e non il materiale probatorio grezzo.
Infine, la sentenza ha stigmatizzato la natura pedissequamente ripropositiva delle censure, già dedotte in appello e motivatamente disattese. Il ricorso che riproduce i motivi d’appello è inammissibile, poiché omette la critica argomentata al provvedimento impugnato, che costituisce l’unica funzione del rimedio. All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 582 c.p. – Lesione personale
- Art. 609-bis c.p. – Violenza sessuale
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova