Tempo silente e presunzione di esigenze cautelari nel reato associativo mafioso (Cass. pen. Sez. V n. 27953 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen. opera quale strumento di governo dell’incertezza probatoria e sterilizza, ordinariamente, la rilevanza autonoma del tempo silente. Quest’ultimo, inteso come periodo privo di manifestazioni confermative del collegamento mafioso, può assumere rilievo solo se assume connotazioni tali da significare in positivo la cessazione del vincolo associativo, in concorrenza con elementi esterni ovvero in presenza di una estensione cronologica particolarmente significativa e di indici che ne corroborino la valenza dimostrativa. La medesima dimensione temporale non è fissa né omogenea, ma va conformata al tipo di sodalizio, alla qualità e alla durata della partecipazione dell’indagato, alla sua storia personale, assumendo il vincolo delle mafie storiche connotazione di maggiore vischiosità e persistenza.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti di più indagati, tra cui la moglie di un esponente apicale di un clan mafioso operante nel territorio catanese. Il Tribunale, in funzione di giudice delle impugnazioni cautelari, aveva accolto solo in parte l’appello del Pubblico Ministero: aveva riconosciuto la gravità indiziaria della partecipazione della donna al sodalizio, ma aveva escluso le esigenze cautelari, valorizzando il tempo silente, il ruolo non apicale e la sostanziale incensuratezza.
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dei criteri dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. La difesa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità. L’impugnazione non si esaurisce in valutazioni di merito, ma censura le coordinate ermeneutiche applicate dal Tribunale e la tenuta logica della loro concreta applicazione, prendendo separato esame le posizioni di ciascun indagato: il motivo è quindi specifico.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede, per i delitti ivi richiamati, una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria. Il regime si applica anche ai meri partecipi, non solo ai capi e agli organizzatori, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale citata.
La Corte ricompone i contrapposti orientamenti di legittimità sul tempo silente. Secondo il primo, specie per le mafie storiche, esso è insufficiente se non accompagnato da altri indici di recesso dal sodalizio. Secondo un orientamento opposto, il tempo silente assume rilievo autonomo ove di estensione non ordinaria. Un terzo indirizzo, intermedio, ne condiziona la valenza alla connessione con la concreta fattispecie.
La soluzione delle Sezioni è di sintesi: il tempo silente non è irrilevante in sé, ma la sua attitudine a superare la presunzione relativa dipende da elementi esterni o da caratteri interni che ne specifichino il significato di cessazione del vincolo associativo. Rilevano la connotazione del sodalizio, il ruolo concreto dell’indagato e la sua storia personale. La Corte precisa infine che il certificato dei carichi pendenti ha valenza ridotta, per i limiti di pubblicità posti dall’art. 335, comma 3, cod. proc. pen.
Applicando tali criteri, la motivazione dell’ordinanza appare contraddittoria: essa svaluta il ruolo della donna, che pure era risultato persistente e in stretto contatto con i vertici, e sopravvaluta un tempo silente di sei anni, insufficiente a segnare da solo la dissociazione da un contesto mafioso. Il provvedimento è quindi annullato con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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