Lieve entità nel traffico di stupefacenti richiede valutazione complessiva (Cass. pen. Sez. III n. 541 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, il riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 impone una valutazione complessiva e non atomistica dei mezzi, modalità e circostanze di commissione dei singoli reati, anche in regime di continuazione. Il giudice può valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le reciproche correlazioni per ricostruire una cornice complessiva idonea a escludere il giudizio di lieve entità. Non è consentito al ricorrente sostituire la valutazione di merito con una rivalutazione frammentaria degli indici già esaminati. Anche una sola circostanza può assumere carattere ostativo alla riqualificazione, ove gli altri indici non ne neutralizzino la carica negativa.
Il Fatto
Il procedimento riguarda un indagato raggiunto dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicato dal gip del tribunale di Pistoia in relazione a ipotesi di reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Investito dell’istanza di riesame, il tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta con ordinanza del 26.07.2024.
Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Si contesta la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell’art. 73, assumendo l’illogicità del riferimento alla quantità delle cessioni, al tipo di droga, alla continuità dell’attività di spaccio e alla professionalità dell’azione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato. La censura, costruita su una considerazione frammentaria dei plurimi profili valorizzati dal giudice di merito, si risolve in una inammissibile rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Il Collegio ricorda che, in tema di continuazione tra reati in materia di stupefacenti, la necessità di valutare in modo non atomistico mezzi, modalità e circostanze di commissione consente di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro reciproche correlazioni, al fine di ricostruire una cornice complessiva idonea a escludere la lieve entità.
Nel caso esaminato, la Corte reputa correttamente motivata l’esclusione dell’ipotesi lieve rispetto a una pluralità di condotte concentrate in un ristretto ambito temporale e geografico, con identiche modalità di confezionamento della stessa tipologia di sostanza — cocaina — e notevoli quantitativi gestiti da una rete di soggetti facenti capo, quale referente, all’imputato. Richiama sul punto Sez. III n. 13115 del 2020.
La Corte aggiunge che l’accertamento della lieve entità implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, con la possibilità che anche una sola circostanza assuma carattere ostativo alla qualificazione, ove gli altri indici non ne neutralizzino la carica negativa. Richiama Sez. I n. 51063 del 2018.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, in applicazione dei principi della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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