Riesame in sede di rinvio e verbali di ascolto delle intercettazioni (Cass. pen. Sez. III n. 543 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di rinvio, il tribunale del riesame può colmare la lacuna motivazionale accertata dalla Corte di cassazione verificando l’effettiva esistenza dei verbali di ascolto e trascrizione delle intercettazioni e la piena conoscibilità, da parte della difesa, di tutti gli atti posti a fondamento dell’ordinanza genetica. Il verbale di cui all’art. 268, comma 1, cod. proc. pen., per come definito dall’art. 89 disp. att. cod. proc. pen., richiede l’indicazione degli estremi del decreto autorizzativo, la descrizione delle modalità di registrazione e dei luoghi, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e cessazione delle operazioni, nonché i nominativi delle persone che vi hanno preso parte, senza alcun necessario riferimento al contenuto delle singole conversazioni. Non sussiste incompatibilità dei magistrati che hanno composto il collegio cautelare autore dell’ordinanza annullata a deliberare in sede di rinvio: l’art. 623, lett. a), cod. proc. pen. non impone che i componenti siano diversi e il procedimento de libertate non comporta, per sua natura, accertamento sul merito della contestazione.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, ha rigettato la richiesta ex art. 309 cod. proc. pen., confermando la misura degli arresti domiciliari. Il precedente annullamento con rinvio aveva censurato l’omessa pronuncia sul quesito relativo all’esistenza stessa dei verbali di ascolto e trascrizione delle intercettazioni poste a base del provvedimento cautelare.

Con unico motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 268, commi 1 e 2, cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale avrebbe valutato profili estranei alla questione devoluta e che la mancanza dei verbali determinerebbe l’inutilizzabilità degli esiti delle operazioni, impedendo alla difesa di individuare gli operatori da escutere. Invita inoltre a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. per la partecipazione al collegio, in sede di rinvio, dei medesimi magistrati già componenti del collegio cautelare.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla sentenza di annullamento con cui la Quarta Sezione aveva rilevato che la precedente ordinanza non aveva preso posizione sul vero quesito sotteso alla censura: l’esistenza stessa dei verbali di ascolto e trascrizione, atti non allegati al fascicolo e di cui non risultava aliunde l’esistenza.

Il Collegio osserva che l’ordinanza impugnata ha adeguatamente colmato tale lacuna. Il Tribunale, sulla base di un’attenta analisi degli atti non sindacabile in sede di legittimità, ha riscontrato l’esistenza dei verbali di inizio, finali e riassuntivi delle operazioni, unitamente alle informative di P.G., alle richieste della Procura e ai provvedimenti autorizzativi, anche in relazione alle proroghe. Tali verbali riportavano gli estremi del decreto autorizzativo, la descrizione delle modalità di registrazione, la linea di sistema e la società fornitrice, i luoghi delle captazioni.

La Corte conferma che il contenuto del verbale di cui all’art. 268, comma 1, cod. proc. pen., come definito dall’art. 89 disp. att. cod. proc. pen., è stato correttamente riscontrato, senza necessario riferimento al contenuto delle singole conversazioni, come da costante giurisprudenza. Il Tribunale ha inoltre accertato che dalla pen drive rilasciata dalla Procura erano stati messi a disposizione della difesa anche i brogliacci e i file audio delle conversazioni valorizzate.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale, il Collegio la ritiene manifestamente infondata. L’art. 623, lett. a), cod. proc. pen. non richiede che i componenti del collegio del rinvio siano diversi da quelli che hanno adottato la decisione annullata, e il procedimento de libertate non comporta accertamento sul merito della contestazione. La diversità della persona fisica del giudice è imposta dall’art. 623, lett. d), cod. proc. pen. solo con riferimento alle sentenze. Una decisione cautelare non assume valore pregiudicante rispetto ad altra decisione cautelare, quand’anche di identico oggetto. La sentenza n. 131 del 1996 della Corte costituzionale riguarda ipotesi diversa, attinente a fasi differenti e non alla medesima fase cautelare.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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