Partecipazione associativa provata da rapporti con vertici e disponibilità operativa (Cass. pen. Sez. VI n. 616 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari per il reato associativo, la partecipazione dell’indagato all’associazione dedita al narcotraffico può essere desunta da elementi indiziari che ne dimostrino la stabile e durevole adesione al programma criminoso, non essendo sufficiente il solo rapporto di parentela con un sodale. Rilevano in tal senso la capacità di interloquire direttamente con il vertice criminale per approvvigionarsi di stupefacente, la condivisione delle scelte strategiche del capo dell’articolazione, l’affidamento in lui riposto e l’assoluta disponibilità a eseguire consegne anche in piena notte. Il ricorso per cassazione che proponga una lettura alternativa e riduttiva degli elementi indiziari, senza confrontarsi con la motivazione lineare e coerente del provvedimento impugnato, è inammissibile per genericità e aspecificità. La censura sull’aggravante mafiosa è inammissibile per carenza di interesse quando la sua eventuale esclusione non incida sull’an o sul quomodo della misura applicata per il reato più grave.

Il Fatto

Il difensore di un indagato ricorre per l’annullamento dell’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva confermato il provvedimento applicativo di una misura custodiale emesso dal GIP per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati per associazione finalizzata al narcotraffico e per plurime cessioni di cocaina.

Il ricorrente contesta, tra l’altro, la ritenuta partecipazione associativa, sostenendo che essa sarebbe stata desunta dal mero rapporto di parentela con il presunto capo di una articolazione del sodalizio e da pochi episodi di cessione, senza riscontri adeguati e senza motivazione sull’estorsione di cui sarebbe stato vittima.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dallo scenario emerso dalle indagini, che delinea una struttura verticistica dell’associazione dedita al traffico di stupefacenti, con articolazioni autonome operanti anche in Rende e comuni limitrofi. La figura del cognato del ricorrente emerge come quella di organizzatore di una di tali articolazioni, con base logistica nella propria abitazione e margini di autonomia negli approvvigionamenti.

Secondo la ricostruzione dell’ordinanza, il ricorrente si approvvigionava direttamente da un esponente di vertice vicino al capo del sodalizio, intrattenendo con lui un dialogo sulle criticità delle forniture e sulle lamentele dei clienti. Tale capacità di interloquire con un boss è stata valutata di estremo rilievo in chiave associativa, perché dimostra un rapporto fiduciario incompatibile con la posizione di estraneo.

La Corte valorizza poi la condivisione delle scelte strategiche del cognato, il monitoraggio delle cessioni tramite videoriprese, la consegna di schede telefoniche alla compagna di un sodale e l’esecuzione di consegne in piena notte, con obbligo di versare il ricavato al capo dell’articolazione. Da tali elementi la motivazione del Tribunale ha tratto la prova indiziaria della partecipazione, oltre il limitato arco temporale indicato nel ricorso.

Quanto all’aggravante mafiosa, contestata per la natura servente dell’associazione rispetto a quella mafiosa, la Corte la ritiene censurabile solo in astratto, poiché la sua eventuale esclusione non incide sul termine di fase della misura applicata per il reato associativo, più grave. Sul punto richiama il precedente delle Sez. II n. 17366 del 2022, secondo cui l’interesse all’impugnazione cautelare sussiste solo se l’esito incide sull’an o sul quomodo della misura. La scelta della misura più rigorosa è infine giustificata dal livello di intraneità e dalla spiccata pericolosità del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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