Indebita percezione erogazioni ratei richiede accertare unicità dichiarazioni mendaci (Cass. pen. Sez. 3 n. 17772 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. ha natura unitaria e a consumazione prolungata quando i benefici economici, concessi o erogati in ratei periodici, scaturiscano da un’unica originaria condotta mendace od omissiva. In tal caso, il momento consumativo coincide con la percezione dell’ultimo contributo. Diversamente, ove i ratei conseguano a plurime dichiarazioni mendaci od omissive, il reato si configura per ciascun episodio criminoso e la prescrizione deve essere verificata separatamente per ognuno di essi. Il giudice di merito è tenuto ad accertare in concreto la natura, unica o plurima, della condotta mendace, al fine di verificare l’eventuale estinzione del reato e di determinare correttamente il trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Udine aveva condannato l’imputato per i reati di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, dichiarazione fraudolenta mediante artifici, e occultamento o distruzione di scritture contabili. In parziale riforma, la Corte di appello di Trieste aveva assolto l’imputato da uno dei reati, confermando la condanna per gli altri e rideterminando la pena. L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra i motivi, la mancata dichiarazione di prescrizione del reato di cui all’art. 81 cpv e 316-ter cod. pen. per le annualità pregresse. Secondo la difesa, la percezione della pensione di invalidità, conseguita a seguito di dichiarazioni dei redditi fraudolente, avrebbe dovuto essere considerata come una pluralità di episodi criminosi, con conseguente maturazione della prescrizione per le annualità più risalenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla questione della prescrizione del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. La Corte ha richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 11969 del 2025, secondo cui il reato è unitario e a consumazione prolungata quando i ratei periodici derivano da un’unica dichiarazione mendace, con la conseguenza che la consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo. Al contrario, se le dichiarazioni mendaci sono plurime, la prescrizione deve essere verificata per ciascun episodio criminoso.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato una contraddizione nella sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva, da un lato, trattato il fatto come unico per respingere l’eccezione di prescrizione e, dall’altro, aveva confermato l’aumento di pena per la continuazione interna, implicitamente riconoscendo la pluralità di condotte. Tale ambiguità non consentiva di stabilire se fosse stata accertata un’unica o plurime condotte mendaci, rendendo necessario l’annullamento con rinvio per un nuovo accertamento sulla base del principio di diritto sopra richiamato.
La Corte ha, invece, dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, relativo al difetto di offensività del reato di occultamento o distruzione di scritture contabili. Ha ribadito che l’impossibilità di ricostruire il reddito non va intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando la documentazione mancante deve essere acquisita presso terzi. Nel caso concreto, l’imputato aveva esibito solo una parte delle fatture emesse, impedendo la ricostruzione della propria attività professionale.
Parimenti inammissibile è stato ritenuto il terzo motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione della Corte territoriale, basata sulla pervicacia della condotta e sui precedenti penali, è stata considerata esaustiva e resistente alle censure difensive.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.