Reggenza del clan e doppia presunzione nell’articolo 275 c.p.p (Cass. pen. Sez. 5 n. 15881 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, e non anche quando prospetta una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Il sindacato di legittimità non può risolversi in una rilettura degli elementi di indagine o nell’avallo di una ricostruzione alternativa dei fatti, quando il ragionamento logico-giuridico del Tribunale del riesame sia stato effettivamente espresso e non presenti profili di evidente illogicità. In materia di reati di tipo mafioso, la circostanza che emergano critiche o insoddisfazioni di altri sodali sull’operato dell’indagato non esclude il riconoscimento della sua posizione di preminenza, ove dalle conversazioni intercettate emerga comunque un’effettiva attività di direzione del sodalizio. La ritenuta insussistenza dei gravi indizi in relazione ad una delle condotte contestate non costituisce contraddizione con il restante contenuto dell’ordinanza. Con riferimento al delitto di estorsione, la mancata registrazione di contatti diretti tra l’indagato e l’esecutore materiale non è dirimente, quando le direttive impartite risultino riportate e commentate da chi ne era stato messo a conoscenza direttamente dall’indagato. In presenza dei delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen., opera la doppia presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della custodia in carcere, senza che il ricorso possa limitarsi a contestazioni generiche.
Il Fatto
Il provvedimento impugnato vedeva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermare l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un indagato, gravemente indiziato del reato di associazione di stampo mafioso e di una serie di condotte estorsive, aggravate ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. L’indagine, originata da un’intercettazione ambientale del 2022, aveva fatto emergere la riorganizzazione di un clan operante nell’area del nolano, con il ricorrente indicato come reggente del sodalizio, in virtù del suo ruolo direttivo e delle sue decisioni in ordine alle attività illecite del gruppo.
Avverso l’ordinanza del riesame, che aveva annullato il titolo cautelare solo in relazione ad una delle condotte estorsive contestate, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, al suo ruolo di capo e promotore, alla sua partecipazione alle estorsioni e alla sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delimitato il proprio sindacato, ribadendo che in materia cautelare il ricorso è ammissibile solo per violazione di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione, e non per censure che si risolvano in una diversa valutazione del compendio indiziario. La Suprema Corte ha escluso di poter procedere a una rilettura degli elementi di indagine o di poter avallare una ricostruzione alternativa dei fatti, laddove il ragionamento del giudice di merito risulti espresso e scevro da profili di illogicità.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno ritenuto infondate le doglianze relative al ruolo verticistico dell’indagato. Il Tribunale aveva correttamente valorizzato la sua posizione di reggente del clan, desumibile da una pluralità di conversazioni dalle quali emergeva la sua attività di direzione: la decisione su quali sodali intrattenere i rapporti con altri clan, la determinazione della destinazione delle somme illecite e il potere, riconosciutogli dagli altri affiliati, di redarguire gli associati. La Corte ha precisato che le critiche e le insoddisfazioni manifestate da altri sodali, o la mancata contribuzione economica, non inficiano il riconoscimento della preminenza, atteso che le conversazioni confermano comunque l’adeguamento ai suoi comandi.
Quanto alla condotta estorsiva, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione del Tribunale, che aveva ricostruito l’intera vicenda sulla base delle dichiarazioni rese da un altro esponente del clan, il quale aveva riferito di aver appreso dallo stesso indagato le direttive impartite per costringere la vittima al pagamento. L’assenza di conversazioni o incontri registrati tra i due non è stata considerata dirimente, non essendo stata disposta un’osservazione continuativa di tutti gli spostamenti degli indagati. parimenti irrilevante è stata giudicata la dedotta disparità di trattamento rispetto alla posizione di altro coindagato, ritenuto dalla Corte meramente destinatario di confidenze e non fornitore di un apporto diretto.
Infine, con riferimento alle esigenze cautelari, la Corte ha rilevato che il ricorso non aveva svolto alcuna considerazione in ordine alla doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operante per i delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen., e ha ritenuto correttamente motivato il giudizio di concreto pericolo di recidiva, desunto dai precedenti specifici e dal ruolo direttivo rivestito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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