Sequestro preventivo per confisca: motivazione del periculum e termine di dieci giorni (Cass. pen. Sez. III n. 846 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame di misure cautelari reali, il termine perentorio di dieci giorni entro cui deve intervenire la decisione, a pena di inefficacia della misura, è soggetto a sospensione quando l’udienza sia rinviata per adesione dei difensori all’astensione dalle udienze. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, restando escluso ogni automatismo decisorio. L’annullamento di un precedente decreto di sequestro per difetto di motivazione sul periculum non impedisce l’emissione di un nuovo vincolo sullo stesso bene, né rende illegittima la motivazione per relationem sul fumus, potendo l’atto richiamato conservare la propria esistenza come realtà grafica.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Parma, con ordinanza del 22.03.2024, rigettava la richiesta proposta da tre indagati, uno dei quali anche nella qualità di legale rappresentante di una società, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in relazione a plurime violazioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Il vincolo, disposto sia in via diretta sia per equivalente, colpiva denaro e disponibilità finanziarie di due società e degli indagati, per importi complessivi superiori al milione di euro.
Il sequestro era stato emesso dopo che un precedente decreto era stato annullato dal Tribunale per difetto di motivazione sul periculum in mora. I ricorrenti hanno dedotto tre motivi comuni: motivazione apparente sul periculum, con illegittima valorizzazione del pericolo di recidiva; motivazione apparente sul fumus commissi delicti, per richiamo al decreto annullato; perdita di efficacia della misura per mancato deposito nel termine di dieci giorni. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto, per ragioni di ordine logico, il motivo sulla perdita di efficacia della misura. Richiamando le Sezioni Unite n. 26268 del 28.03.2013 e n. 18954 del 31.03.2016, si ribadisce che nel riesame dei provvedimenti di sequestro non opera il termine perentorio di cinque giorni previsto dall’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., ma il diverso termine dell’art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., di natura ordinatoria. Unico termine rilevante è quello perentorio di dieci giorni per la decisione, che nel caso di trasmissione frazionata degli atti decorre dal momento in cui il tribunale ritenga completa l’acquisizione.
Sul punto la Corte rileva che il Tribunale, su eccezione difensiva, aveva chiesto al pubblico ministero la trasmissione integrale degli atti, depositati in data 11 marzo 2024, con fissazione dell’udienza camerale al 20 marzo 2024. In quella sede, preso atto dell’adesione dei difensori all’astensione dalle udienze, il procedimento era stato rinviato al 21 marzo, con dispositivo depositato il 22 marzo 2024. Il termine di dieci giorni risulta così rispettato, computando il giorno di sospensione conseguente all’accoglimento dell’istanza di rinvio.
Passando al secondo motivo, la Corte richiama il principio di Sez. III n. 15125 del 28.03.2024: l’annullamento di un decreto di sequestro per totale assenza di motivazione sul periculum non osta all’emissione, verso la stessa persona, di un nuovo vincolo sul medesimo bene. Quanto alla motivazione per relationem, essa è legittima pur quando l’atto richiamato non sia definitivo, perché l’eventuale annullamento non ne fa venir meno l’esistenza come realtà grafica, potendo incidere solo indirettamente sull’atto richiamante (Sez. III n. 26483 del 05.04.2022). L’ordinanza impugnata ha escluso il vizio sul fumus, ritenendo sufficiente il richiamo al decreto annullato per soddisfare l’onere motivazionale imposto dall’art. 125 cod. proc. pen.
Quanto al terzo motivo, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 deve contenere la concisa motivazione del periculum, da rapportare alle ragioni dell’anticipazione dell’effetto ablativo, escludendo ogni automatismo. Nel caso concreto la motivazione del riesame è ritenuta logica: l’attività illecita si era protratta nel tempo, generando un notevole profitto, mentre sui conti degli indagati e delle società erano state rinvenute somme di importo modesto, donde il pericolo di dispersione del profitto. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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