Sottrazione di beni pignorati: disponibilità effettiva e qualifica di custode (Cass. pen. Sez. VI n. 22083 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, la nozione di proprietà rilevante ai fini dell’art. 388 cod. pen. non coincide con quella civilistica, ma identifica la disponibilità effettiva del bene vincolato, comprensiva della disponibilità gestoria. Ai fini della configurabilità del reato non basta, tuttavia, la riferibilità formale della condotta: la sottrazione deve essere provata come opera del soggetto agente. La qualifica di custode è qualifica formale attributiva di un munus publicum e decorre dal conferimento dell’incarico; la nomina di un nuovo custode in sostituzione del precedente esclude, di regola, l’ultrattività della qualifica in capo a chi è stato sostituito.

Il Fatto

La Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Larino, rideterminava la pena per il reato di cui all’art. 388, comma sesto, cod. pen., riconoscendo le circostanze attenuanti generiche.

All’imputato era contestata la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice: quale proprietario e custode dei beni pignorati avrebbe sottratto alla procedura esecutiva alcuni beni mobili facenti parte del compendio pignorato. La difesa contestava la qualifica di proprietario, la riferibilità della condotta e la sussistenza del dolo, chiedendo in subordine la riqualificazione nella fattispecie colposa e il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte ribadisce che la nozione di proprietà rilevante ex art. 388 cod. pen. ha un significato più ampio di quello letterale e ricomprende i soggetti che hanno una disponibilità gestoria dei beni pignorati, richiamando Sez. VI n. 20301 del 12.02.2020. Nel caso concreto tale disponibilità è attestata dalla delega conferita all’imputato dalla società esecutata e dalla titolarità del contratto di noleggio di alcuni beni.

È invece fondato il secondo motivo, sotto due profili. Quanto alla riferibilità della sottrazione, i giudici di merito non hanno chiarito su quali dati fattuali sia fondata la ricostruzione: i beni erano stati collocati su strada pubblica e quindi accessibili a chiunque, sicché dovevano essere esplicitati gli elementi dimostrativi della riconducibilità dell’amotio all’imputato.

Quanto alla qualifica di custode, la Corte rileva che dal 28 maggio 2020 l’incaricato dell’istituto di vendite giudiziarie era stato nominato custode in sostituzione dell’imputato. La qualifica di custode è qualifica formale, attributiva di un munus publicum, e decorre dalla data del conferimento dell’incarico. Non è stata indicata alcuna ragione per cui essa avrebbe avuto per il nuovo incaricato una decorrenza diversa, con ultrattività della precedente qualifica in capo all’imputato.

Il ragionamento dei giudici di merito è pertanto incompleto, se non giuridicamente viziato. Assorbite le ulteriori censure, la sentenza è annullata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio, in cui dovranno essere emendate le lacune quanto alla riferibilità della sottrazione e alla perduranza della qualifica di custode in capo a soggetto formalmente già sostituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 388 c.p.

Tutte le 47 sentenze sull'art. 388 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *