Truffa aggravata e non appropriazione indebita nel prelievo autorizzato dal correntista (Cass. pen. Sez. II n. 3045 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di truffa aggravata, e non quello di appropriazione indebita, la condotta del dipendente bancario che, approfittando del rapporto di fiducia con il correntista, lo induca in errore inducendolo ad autorizzarlo al prelievo di somme depositate per investirle in certificati di deposito, destinandole poi a propri fini. L’atto di disposizione patrimoniale della persona offesa, ancorché reso verbalmente e in modo informale, costituisce l’elemento differenziale tra i due reati. Il deposito in conto corrente trasferisce alla banca la proprietà del denaro, ma il mandato conferito dal correntista al prelievo per uno scopo determinato fonda la sua legittimazione a proporre querela e a costituirsi parte civile, quale detentore del bene giuridico leso.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani che aveva affermato la responsabilità del ricorrente per truffa aggravata, ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, confermando la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, e al pagamento di una provvisionale.

Si contestava al ricorrente, impiegato di una filiale bancaria, di avere abusato delle proprie relazioni di ufficio, inducendo il correntista a investire i propri risparmi e consegnandogli un certificato di deposito in realtà mai acquistato. Il ricorrente ha proposto ricorso per vizio di motivazione, sostenendo che la condotta andava qualificata come appropriazione indebita ai danni dell’istituto di credito, con conseguente difetto di legittimazione della persona offesa a proporre querela e a costituirsi parte civile.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte territoriale, si osserva, ha reso motivazione esaustiva e corretta in ordine alla censura sulla qualificazione giuridica, individuando l’elemento differenziale tra la truffa e l’appropriazione indebita.

Dalla ricostruzione della vicenda è emerso che la persona offesa aveva depositato somme su un conto corrente presso la banca per la quale lavorava l’imputato. Questi, approfittando del rapporto di fiducia, lo aveva convinto a investire il denaro e ne aveva ottenuto l’autorizzazione verbale al prelievo per acquistare certificati di deposito, in realtà mai acquistati. La condotta fraudolenta è emersa solo alla richiesta di restituzione, quando il ricorrente ha restituito solo parte della somma mediante assegni.

La Corte riconosce che il deposito in banca trasferisce alla banca la proprietà del denaro. Nel caso concreto, però, le somme sono state prelevate in forza di uno specifico mandato ad investirle nell’acquisto di certificati di deposito, previa autorizzazione verbale e accordo informale con la persona offesa. È proprio attraverso questo atto dispositivo, reso dalla persona offesa tratta in inganno, che il ricorrente ha potuto eseguire il reato.

La riprova, secondo la Corte, è che, qualora l’imputato si fosse appropriato della somma abusando della qualifica di cassiere e senza preventiva autorizzazione, il correntista avrebbe potuto lamentare l’indebito prelievo con la banca, unica obiettivamente danneggiata. L’autorizzazione al prelievo e il mandato a investire costituiscono dunque l’elemento differenziale tra i due reati, ossia l’atto di disposizione patrimoniale indotto con l’inganno. La circostanza che l’autorizzazione sia stata resa verbalmente e in modo informale non ne elimina la natura dispositiva.

Ne discende la piena legittimazione della persona offesa a proporre querela e a costituirsi parte civile. La Corte richiama il principio per cui, in tema di truffa, la persona offesa, titolare del diritto di querela, è il detentore del bene giuridico leso o messo in pericolo e, dunque, colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell’azione delittuosa (Sez. II n. 27061 del 28.04.2023, Rv. 284793). All’inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali, a una sanzione pecuniaria e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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