Riesame cautelare e riqualificazione del fatto: la domanda segue il capo contestato (Cass. pen. Sez. II n. 1190 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame delle misure cautelari personali, la riqualificazione giuridica del fatto contestato non priva di efficacia la domanda cautelare riferita al capo dell’imputazione che descrive quella condotta. Quando la rubrica racchiude già tutti gli elementi identificativi della diversa fattispecie, il giudice non può dichiarare l’assenza della domanda cautelare per il reato riqualificato: opera qui una semplice assegnazione di una diversa veste giuridica alla condotta, che lascia intatta la richiesta avanzata dal pubblico ministero. Il tribunale del riesame deve quindi esaminare la misura sul presupposto della sussistenza della domanda cautelare relativa al capo contestato, valutando autonomamente l’idoneità della misura a contenere le esigenze cautelari accertate.
Il Fatto
Il tribunale del riesame annullava l’ordinanza applicativa della custodia in carcere limitatamente al capo dell’imputazione provvisoria che descriveva una condotta di ricettazione. Il collegio riteneva che la condotta integrasse invece un concorso nel furto descritto in altro capo, per il quale non era stata avanzata alcuna domanda cautelare. Per un ulteriore capo, riconducibile alla fattispecie dell’art. 493-ter cod. pen., il tribunale confermava le esigenze cautelari, contenendole con il divieto di dimora in una Regione.
Il pubblico ministero ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il tribunale avrebbe dovuto confermare l’ordinanza previa riqualificazione della condotta, e non risultava come la misura del divieto di dimora potesse contrastare il pericolo di reiterazione di reati contro il patrimonio commessi fuori dalla Regione.
La Motivazione della Corte
La seconda sezione accoglie il ricorso e individua il nodo nella pretesa assenza della domanda cautelare per il reato riqualificato. Il passaggio dal nomen iuris della ricettazione a quello del furto non è una sostituzione del fatto contestato, ma una diversa qualificazione della medesima condotta materiale.
La Corte osserva che la descrizione contenuta nel capo dell’imputazione provvisoria racchiude già tutti gli elementi identificativi del furto. Vi si legge l’utilizzo di una carta bancomat trafugata con condotta compiutamente descritta in altro capo e richiamata nel capo riqualificato. Si tratta dunque di una riqualificazione, cioè di una diversa veste giuridica assegnata a una condotta già compiutamente enunciata.
Da qui la conseguenza sul piano cautelare: il corretto inquadramento del fatto conserva la domanda cautelare, regolarmente avanzata in relazione al capo poi riqualificato. La tesi del tribunale, che ne deduceva il difetto, è quindi illegittima, perché confonde la persona giuridica dell’imputazione con l’oggetto della richiesta cautelare.
La Corte ritiene fondato anche il secondo motivo. Sfugge la ragione per cui il divieto di dimora in una Regione possa ostacolare la consumazione di ulteriori reati contro il patrimonio, ritenuti abituale fonte di sostentamento dell’indagato. La misura imposta in ambito regionale non incide, per come è articolata, sul pericolo concretamente accertato.
L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che riesaminerà la vicenda sul presupposto della sussistenza della domanda cautelare relativa al capo riqualificato, valutando anche l’idoneità della misura a contenere le esigenze cautelari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.