Inammissibile il ricorso sulla dosimetria della pena e sulle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 5784 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che riproduca censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza puntuale enunciazione delle ragioni di diritto. In tema di attenuanti generiche, il giudice assolve all’obbligo motivazionale indicando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi gli altri. In tema di dosimetria della pena, la determinazione tra minimo e massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile quando la pena sia applicata in misura media o prossima al minimo. La manifesta infondatezza dei motivi preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Il Fatto
Un imputato propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari dell’08.01.2024, deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, e chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente censura le valutazioni del giudice di merito, senza confrontarsi con le argomentazioni che sorreggono la decisione territoriale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. Il ricorso difetta di critica analisi delle argomentazioni della decisione impugnata e della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto, con i relativi riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato: sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione richiama Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013 e Sez. U n. 8825 del 27/10/2016. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen., la Corte osserva che i giudici del gravame hanno dato conto del loro diniego evidenziando l’elevata capacità a delinquere desumibile dal tentativo di fuga, dal possesso di sostanze stupefacenti, dal rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari e dai molteplici precedenti penali, nonché dall’assenza di condotte riparative o di significativo ravvedimento. Il provvedimento si colloca nel costante indirizzo secondo cui, ai fini dell’obbligo motivazionale, non è necessario che il giudice consideri tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi gli altri (così Sez. 3 n. 23055 del 23/4/2013).
Anche la motivazione in punto di dosimetria della pena è ritenuta logica, coerente e corretta. I giudici di merito hanno dato conto di non ravvisare elementi idonei a giustificare una mitigazione, attesa l’elevata capacità a delinquere dimostrata dalla condotta tenuta, tenendosi conto che la pena è stata già contenuta nel minimo edittale. La Corte richiama il principio per cui la determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile quando la pena sia applicata in misura media o prossima al minimo, essendo impliciti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4 n. 46412 del 5/11/2015; Sez. 4 n. 21294 del 20/3/2013; Sez. 2 n. 36104 del 27/4/2017).
Infine, la Corte esclude di poter esaminare la questione dell’eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. Ribadisce che l’inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000; conformi Sez. Un. n. 23428 del 2/3/2005 e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008).
Il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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