Fermo veicolo e guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. 7 n. 703 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non rileva che il veicolo sia fermo al momento dell’effettuazione dell’alcoltest, atteso che la “fermata” costituisce fase della circolazione. In tema di accertamento della violazione, all’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest fa riscontro un onere di allegazione a carico del soggetto accusato, che deve concretizzarsi nella contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, sulla base di dati oggettivi che possano far dubitare che l’omologazione o la revisione siano avvenute. È inammissibile il ricorso per cassazione che reiteri le censure proposte in appello senza operare un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Tale inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il Tribunale di Prato aveva dichiarato l’imputata colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992, accertato in Prato il 18 luglio 2019, condannandola alla pena ritenuta di giustizia. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 14 marzo 2025, aveva confermato la decisione di primo grado.

Avverso tale sentenza, l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione per non avere la Corte di merito esaminato uno dei motivi di appello con cui si invocava l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato o, quantomeno, l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. La censura relativa alla ritenuta inutilizzabilità dei risultati dell’alcoltest reiterava un’analoga doglianza proposta con l’atto di appello, senza operare alcun confronto con la motivazione adottata dalla sentenza impugnata sul punto.

Nel merito, la Corte ha chiarito che, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, all’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest fa riscontro un onere di allegazione a carico del soggetto accusato. Tale onere deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l’omologazione o la revisione siano avvenute.

Nella specie, l’imputata si era limitata a denunciare genericamente il malfunzionamento dell’apparecchio, senza fondare la propria affermazione su dati oggettivi, considerato che l’apparecchiatura non aveva fornito alcun messaggio di errore. Quanto alla circostanza dedotta dalla difesa secondo cui il veicolo era in realtà fermo, la Corte ha richiamato il principio per cui la “fermata” costituisce fase della circolazione. In applicazione di tale principio, è stata giudicata immune da censure la decisione che aveva ritenuto configurabile la contravvenzione in un caso in cui il conducente era stato sottoposto ad alcoltest in un momento in cui la vettura era in fase di “fermo tecnico”, perché uscita di strada in conseguenza di un sinistro stradale (Sez. 4, n. 4931 del 23/01/2024, Rv. 285750).

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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