Inammissibilità per aspecificità e recidiva reiterata sulla prescrizione (Cass. pen. Sez. 7 n. 4911 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che censuri la sentenza di merito deducendo la mancata valutazione di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e l’intervenuta prescrizione, senza spiegare quali siano le cause di non punibilità non esaminate e senza precisare quando sarebbe maturato il termine prescrizionale. La genericità delle deduzioni non può essere supplita dal giudice di legittimità, al quale la parte non può contrapporre differenti apprezzamenti di merito rispetto a una motivazione sorretta da considerazioni razionali. In materia di reati tributari, la ritenuta recidiva reiterata, ancorché compensata per equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, incide sul calcolo della prescrizione, poiché, ai sensi dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., eleva nella misura della metà il massimo edittale della pena e, conseguentemente, il termine ordinario e quello massimo di prescrizione.
Il Fatto
Il condannato aveva riportato sentenza di condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, per avere emesso, quale titolare di una ditta individuale, fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione dell’IVA. La Corte di appello aveva confermato la decisione di primo grado, riconoscendo la recidiva reiterata, pur in regime di equivalenza con le concesse circostanze attenuanti generiche.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la carenza motivazionale in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità e l’intervenuta prescrizione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il motivo di ricorso era inammissibile per aspecificità, atteso che il ricorrente aveva prospettato deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a fondamento della richiesta. In particolare, a fronte di un’ampia motivazione sulla responsabilità penale contenuta nella sentenza impugnata, la difesa non aveva indicato quali fossero le cause di non punibilità dedotte e non esaminate dalla Corte territoriale, né aveva precisato il momento in cui sarebbe maturato il termine prescrizionale.
La Corte ha poi evidenziato che i giudici di merito avevano ritenuto sussistente la recidiva reiterata, ancorché compensata per equivalenza con le attenuanti generiche. Tale riconoscimento non era privo di conseguenze sul piano della prescrizione: ai sensi dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., la recidiva reiterata eleva della metà il massimo edittale della pena, che nel caso di specie era di sei anni di reclusione in ragione dell’epoca di commissione dei fatti, con conseguente allungamento sia del termine ordinario sia di quello massimo di prescrizione.
La Corte ha pertanto ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrapponeva differenti apprezzamenti di merito, che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, richiamando il principio espresso da Sez. 6, n. 5465 del 2021. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di tremila euro, determinata ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., esercitando la facoltà di aumento prevista dall’art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.
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Nota della Redazione
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