Revoca della semilibertà e perizia necessaria sull’assunzione di psicofarmaci (Cass. pen. Sez. I n. 22111 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di sorveglianza, quando la decisione richieda indagini o valutazioni implicanti specifiche competenze tecniche, non può prescindere dall’perizia avvalendosi di personali competenze scientifiche, perché l’impiego della scienza privata viola il principio del contraddittorio nell’acquisizione della prova. Il giudizio sulla capacità di intendere e volere, in relazione alla commissione della violazione delle prescrizioni, non può fondarsi su affermazioni smentite dalla documentazione clinica. Costituisce vizio di motivazione per travisamento della prova la ricostruzione che neghi l’assunzione di psicofarmaci risultante dagli atti e ne imputi al detenuto la sospensione, quando essa sia invece dipesa dall’omessa somministrazione.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Bari disponeva la revoca della semilibertà nei confronti di un detenuto, sul presupposto della violazione delle prescrizioni: il mancato rientro in carcere alle ore 22,00 del 20 ottobre 2025, protratto fino al 26 ottobre 2025.
Avverso tale provvedimento il condannato ricorreva per cassazione, denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 88 e 89 cod. pen. e all’art. 221 cod. proc. pen., per il mancato espletamento della perizia diretta ad accertare la capacità di intendere e volere al momento del fatto. Il motivo valorizzava l’abituale assunzione di uno psicofarmaco e la sua sospensione intervenuta circa due mesi prima, nonché il vizio della motivazione per omissione. Il Procuratore generale chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un principio già espresso da Sez. I n. 19822 del 23.03.2021, Rv. 281223: se occorre svolgere indagini o acquisire dati e valutazioni richiedenti specifiche competenze tecniche, il giudice non può sostituirvi le proprie conoscenze personali. Il ricorso alla scienza privata integra una violazione del contraddittorio nell’iter di acquisizione della prova e del diritto delle parti di interloquire sulla validità del metodo scientifico applicato.
Il Collegio ritiene fondato il denunciato vizio di motivazione, condividendo le conclusioni del Procuratore generale. Il Tribunale aveva negato l’accertamento peritale sull’asserita incertezza circa l’abituale assunzione di psicofarmaci e sulla pretesa sospensione arbitraria degli stessi, in concomitanza con il mancato rientro del 20 ottobre 2025.
Tale ricostruzione rivela però un evidente travisamento del dato probatorio. Dalla documentazione clinica emerge l’assunzione del farmaco quantomeno dall’8 luglio 2025 e la sua interruzione non per iniziativa del detenuto, ma per omessa somministrazione dovuta a “mancanza del farmaco” dal 21 agosto 2025. Il compendio documentale reca inoltre una certificazione di “problematiche comportamentali”, rilasciata da un neurologo il 24 settembre 2025.
Si tratta di elementi decisivi, del tutto pretermessi dal giudice di merito, che aveva ritenuto superfluo l’accertamento richiesto. La motivazione risulta perciò manifestamente illogica, nei termini prospettati dal ricorrente.
Ne deriva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari. La materia, relativa alle condizioni di salute del ricorrente, impone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
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Nota della Redazione
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