Motivazione della pena per relationem e preclusione dell’art. 131-bis in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 1563 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di motivazione in ordine all’entità della pena irrogata è sufficientemente osservato quando il giudice dichiari adeguata, congrua o equa la misura applicata, poiché l’uso di tali espressioni lascia ritenere che egli abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi dell’art. 133 cod. pen. La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile quando la pena sia applicata in misura media, anche se il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza o equità, nei quali sono impliciti i criteri dell’art. 133 cod. pen. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, come modificata dalla legge n. 150 del 2022, è inammissibile se devoluta per la prima volta nel giudizio di legittimità, ostandovi il disposto dell’art. 609, comma terzo, cod. proc. pen. quando il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello.

Il Fatto

Il ricorrente è stato affermato responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 10.10.2023, deducendo tre motivi.

Con il primo ha contestato la correttezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio; con il secondo la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; con il terzo la mancata esclusione della recidiva. Il ricorso arriva davanti alla Corte per la verifica di legittimità sui profili indicati.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte rileva che la motivazione impugnata richiama la gravità del fatto in ragione del quantitativo (530 dosi singole) e la personalità del ricorrente, gravato da un precedente penale: elementi che integrano i parametri dell’art. 133 cod. pen.

Su questo punto il Collegio riafferma l’orientamento secondo cui la motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice dichiari adeguata, congrua o equa la misura applicata. Tali espressioni valgono a far ritenere che il giudice abbia considerato, intuitivamente e globalmente, tutti gli elementi previsti dall’art. 133 cod. pen. Il principio opera a maggior ragione quando la pena è applicata in misura media, come nel caso in esame, in cui è stata irrogata la pena di anni due di reclusione. A sostegno la Corte richiama Sez. IV n. 46412 del 2015, Sez. IV n. 21294 del 2013 e Sez. IV n. 27959 del 2013.

Il secondo motivo è inammissibile. La questione relativa all’art. 131-bis cod. pen., come modificato dalla legge n. 150 del 2022, è stata devoluta per la prima volta nel giudizio di legittimità. La Corte osserva che la sentenza d’appello è stata pronunciata il 10.10.2023, dunque dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 28 del 2015, e che il ricorrente non aveva chiesto l’applicazione né nei motivi di appello né in sede di conclusioni del secondo grado. Sul punto richiama Sez. VI n. 20270 del 2016.

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite n. 35738 del 2010 e la motivazione del provvedimento impugnato, che ha argomentato la maggiore pericolosità del ricorrente desumendola dal precedente penale specifico e dal suo stabile inserimento nel traffico di stupefacenti. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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