Rinuncia al ricorso e insussistenza della soccombenza per la condanna alle spese (Cass. pen. Sez. 3 n. 5786 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente compiuta dal difensore munito di procura speciale, determina l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. L’inammissibilità della impugnazione per rinuncia dell’impugnante non determina la soccombenza e la condanna alle spese quando il venir meno dell’interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell’impugnazione (nella specie, la ritardata trasmissione degli atti), con la conseguenza che non sussistono i presupposti né per la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né al pagamento di qualsiasi somma in favore della Cassa delle Ammende.
Il Fatto
Il tribunale di Firenze, con ordinanza del 2 luglio 2012, aveva rigettato gli appelli cautelari proposti nell’interesse di due indagati avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Livorno del 26 aprile 2012, che aveva a sua volta rigettato le richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari applicate in relazione a delitti in materia di sostanze stupefacenti. Avverso tale ordinanza, uno solo degli indagati aveva proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di impugnazione.
Il ricorrente lamentava, in particolare, il vizio di motivazione in relazione all’eccezione di inutilizzabilità dei brogliacci di ascolto delle conversazioni intercettate, nonché la violazione degli artt. 268, 273 e 310 cod. proc. pen. e degli artt. 24 e 111 Cost., con riferimento all’omesso tempestivo deposito delle registrazioni delle intercettazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, aveva dichiarato di rinunciare al ricorso, pervenuto nella cancelleria della Corte il 3 dicembre 2025, anteriormente all’udienza di discussione. La rinuncia è stata compiuta in ragione del tempo trascorso dalla presentazione dell’atto e della definizione del procedimento, con il conseguente venir meno dell’interesse del ricorrente all’esame del ricorso.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per la sopravvenuta rinuncia, ritenuta rituale in quanto proveniente dal difensore munito della necessaria procura speciale.
Quanto alle spese, la Corte ha escluso la sussistenza di una soccombenza del ricorrente, considerato il tempo trascorso dalla proposizione del ricorso (depositato il 17 settembre 2012 ma pervenuto alla Corte di cassazione solo il 14 novembre 2025). Ha quindi richiamato il principio per cui l’inammissibilità dell’impugnazione per rinuncia non determina la condanna alle spese quando il venir meno dell’interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell’impugnazione, come nella specie la ritardata trasmissione degli atti.
A sostegno di tale conclusione, la Corte ha citato il precedente delle Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 – 01, nonché, già in precedenza, Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916 – 01.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 268 c.p.p. – Esecuzione delle operazioni
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure
- Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione