Quantità di droga oltre soglia e spaccio: concorso con altri elementi (Cass. pen. Sez. VII n. 1549 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309/1990 non costituisce, da solo, prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, ma può legittimamente concorrere a fondare tale conclusione unitamente ad altri elementi. Ai fini della configurabilità dell’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, sia quelli concernenti l’azione — mezzi, modalità e circostanze — sia quelli attinenti all’oggetto materiale del reato, cioè quantità e qualità delle sostanze. La motivazione sulla determinazione della pena è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte appello di Salerno per detenzione illecita di sostanza stupefacente, con conferma della decisione di primo grado. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità; violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione; violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e correlato vizio di motivazione. La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente contesta sia la ricostruzione della destinazione allo spaccio, sia il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata, sia il trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina separatamente i tre motivi e li ritiene tutti manifestamente infondati. Quanto al primo, richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il superamento del limite tabellare, pur non essendo prova decisiva della destinazione allo spaccio, può concorrere a fondarla insieme ad altri elementi. Nel caso concreto la sentenza impugnata valorizza non solo la quantità — oltre 200 grammi di cocaina, idonei alla preparazione di circa 300 dosi medie singole — ma anche le modalità di custodia e frazionamento della sostanza e la presenza di strumenti idonei al taglio, alla pesatura e al confezionamento: circostanze che, valutate congiuntamente, rendono inverosimile la destinazione ad uso personale.

Il ricorrente, osserva la Corte, si dilunga in considerazioni di fatto, improponibili in sede di legittimità. Sul secondo motivo, la Corte territoriale ha richiamato, quale elemento ostativo alla riqualificazione nella fattispecie attenuata, il dato ponderale e le modalità organizzative della condotta.

La motivazione è ritenuta congrua e non manifestamente illogica, in linea con il principio di diritto per cui, ai fini del riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità, il giudice deve valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, tanto quelli concernenti l’azione quanto quelli attinenti all’oggetto materiale del reato.

Quanto al terzo motivo, la Corte ricorda che la motivazione sulla determinazione della pena è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi non ricorrente. Fuori da tale caso, anche espressioni sintetiche come “pena congrua” o il richiamo alla gravità del reato bastano a far ritenere che il giudice abbia tenuto presenti i criteri dell’art. 133 cod. pen.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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