Dolo omicidiario desunto da reiterazione dei colpi ad altezza d’uomo (Cass. pen. Sez. I n. 30384 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità sulla motivazione del tribunale del riesame si limita alla verifica della congruenza logica e giuridica del giudizio di gravità indiziaria, non potendo tradursi in una diversa valutazione delle risultanze. Ai fini dell’accertamento dell’animus necandi, in assenza di ammissioni dell’indagato, assume valore determinante l’idoneità dell’azione, apprezzata in concreto con prognosi ex post ma riferita alla situazione ex ante. La reiterazione dei colpi d’arma da fuoco diretti ad altezza d’uomo, unita al distretto corporeo attinto e alla preparazione dell’arma, integra il dolo omicidiario, anche nella forma alternativa, restando irrilevante che l’evento letale non si sia verificato per fattori estranei alla volontà dell’agente.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di riesame, ha confermato l’ordinanza del G.i.p. del medesimo Tribunale che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato per il reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l’erronea qualificazione dei fatti come tentato omicidio anziché ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione; con il secondo motivo ha censurato l’applicazione della misura carceraria, ritenendo le esigenze cautelari insussistenti o comunque fronteggiabili con misure meno afflittive. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente richiamato il perimetro del proprio sindacato: in materia cautelare, di fronte a censure sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice di legittimità verifica solo l’adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento probatorio, non potendo sostituire la propria valutazione a quella del merito. Richiama al riguardo le Sezioni Unite n. 11 del 2000 e Sez. II n. 27866 del 2019.

Su questa base il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni del Tribunale, che non ha trascurato alcun aspetto rilevante, e si limita a proporre una lettura alternativa del compendio indiziario, senza allegare alcun travisamento degli accertamenti tecnici.

Quanto alla qualificazione giuridica, l’ordinanza ha valorizzato le modalità oggettive della condotta e l’elevata potenzialità offensiva: l’indagato si era presentato all’incontro con una pistola semiautomatica, caricata prima di scendere dall’auto. Gli accertamenti sui luoghi hanno documentato l’esplosione di quattro colpi, uno dei quali ha attinto la vittima alla coscia in prossimità dell’arteria femorale, mentre gli altri tre hanno colpito la porta d’ingresso e il tubo di scolo, con fori posizionati ad altezza d’uomo.

La Corte ha condiviso il ragionamento del riesame: la parte del corpo attinta, pur di per sé significativa, va letta insieme alla reiterazione dei colpi diretti ad altezza d’uomo, che assume valore sintomatico dell’intento di attingere la persona offesa. Irrilevante la prospettazione difensiva dell’unico colpo certo. Quanto alle dichiarazioni dell’indagato, della persona offesa e del terzo, esse sono state motivatamente ritenute incompatibili con le risultanze oggettive, e il riferimento alle parole del terzo è stato ricondotto a mero elemento di contesto, non a fondamento del giudizio indiziario. Non è stata esclusa la pianificazione, la preparazione dell’arma, la distanza ravvicinata e la reiterazione degli spari, tutti indici di una portata omicidiaria incompatibile con un dolo di solo ferimento. Il mancato evento letale è stato ricondotto a fattori estranei alla volontà dell’agente, quali la concitazione e l’inesperienza nell’uso dell’arma, richiamando Sez. I n. 11928 del 2019.

Anche il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. Il Tribunale ha motivato in modo puntuale la pericolosità dell’indagato e l’inadeguatezza di misure meno afflittive: gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, sono stati esclusi perché il dispositivo segnala ma non previene le violazioni. La Corte ha richiamato Sez. II n. 43402 del 2019 sull’onere motivazionale in tema di art. 275-bis cod. proc. pen., e ha giudicato generiche le doglianze sul decorso del tempo tra fatti e misura. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *