Inammissibile il ricorso sulle dosi ricavabili e sulla recidiva facoltativa (Cass. pen. Sez. VII n. 1568 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati: sia quelli concernenti l’azione — mezzi, modalità e circostanze della stessa — sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato, ossia la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti. L’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo. Ne deriva un preciso onere motivazionale a carico del giudice nell’ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 02.02.2024 della Corte d’appello di Lecce, formulando due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e il vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della ipotesi di minore gravità. Con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva.

La questione giunge davanti alla Corte di cassazione perché il ricorrente contesta il percorso argomentativo del giudice di merito, sia sul piano della qualificazione della condotta sia su quello del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Sul primo, la Corte territoriale — all’esito di una valutazione globale del fatto — aveva richiamato quali elementi ostativi alla riqualificazione nella meno grave ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 le modalità di coltivazione della marijuana, la quantità dell’oggetto materiale della condotta (20 piante in vaso e 10 già estirpate e messe a seccare) nonché le dosi complessivamente ricavabili (oltre quattromila).

La Corte ha giudicato la motivazione congrua e non manifestamente illogica, in linea con il principio di diritto secondo cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, tanto quelli relativi all’azione quanto quelli relativi all’oggetto materiale del reato. A sostegno richiama Sez. Un. n. 51063 del 2018, Sez. Un. n. 35737 del 2010 e ulteriori pronunce di legittimità.

Sul secondo motivo, la Corte ricorda che l’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva facoltativa attiene a un potere discrezionale del giudice, che deve essere sorretto da adeguata motivazione, con particolare riguardo alla idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo. Sul punto richiama Sez. VI n. 34702 del 2008, Sez. V n. 46452 del 2008 e altre pronunce conformi.

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha compiutamente adempiuto all’onere motivazionale, rimarcando i precedenti penali del ricorrente, la natura omogenea degli stessi, la gravità della nuova condotta illecita e la commissione di delitti della stessa specie anche successivamente al reato oggetto di causa. Ne ha tratto conferma della maggiore capacità a delinquere e della pericolosità sociale del ricorrente.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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