Art. 537-bis.
((Indegnita' a succedere))
((1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnita' dell'imputato a succedere)).
Potrebbero interessarti anche
PaginaArt. 444.PaginaArt. 463.PaginaArt. 463.PaginaArt. 644.PaginaArt. 801.PaginaArt. 463-bis.PaginaArt. 448-bis.ApprofondimentoSuccessioni e DonazioniApprofondimentoDomande frequenti su testamento ed ereditàApprofondimentoImpugnare o revocare una donazione: guida alla distinzioneApprofondimentoDiseredazione: come escludere un erede dal testamentoApprofondimentoArt. 620 c.c. Pubblicazione del testamento olografoApprofondimentoArt. 463 c.c. Casi d’indegnitàApprofondimentoArt. 463-bis c.c. Sospensione dalla successioneApprofondimentoArt. 464 c.c. Restituzione dei fruttiApprofondimentoArt. 466 c.c. Riabilitazione dell’indegno