Art. 467 c.c. Nozione
La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
L’art. 467 c.c. disciplina la rappresentazione: il meccanismo con cui i discendenti di chi non può o non vuole accettare un’eredità subentrano al suo posto, nel medesimo luogo e grado. È la norma che evita che l’assenza di un chiamato — per morte, rinuncia o altra causa — escluda automaticamente l’intero suo ramo familiare dalla successione. Trova applicazione ogni volta che un chiamato premuore al defunto, rinuncia, o comunque non può o non vuole accettare, e ha lasciato discendenti.
Cosa prevede l’articolo 467 c.c.
«Il discendente legittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado dell’ascendente (rappresentato) — che non possa o non voglia accettare l’eredità — succede direttamente al de cuius, sicché immutato rimane l’oggetto della delazione dell’eredità che gli viene devoluta nella medesima misura che sarebbe spettata al rappresentato» (Cass. 20018/2004; Cass. 12496/2007; così Cass. 594/2015).
Un punto è quindi decisivo fin da subito: il rappresentante non succede al rappresentato, ma direttamente al defunto, ricevendo esattamente ciò che sarebbe spettato al rappresentato.
La rappresentazione opera tanto nella successione legittima quanto in quella testamentaria, ma nella successione testamentaria resta subordinata alla mancata previsione di una sostituzione da parte del testatore (art. 688 c.c.): se il testatore ha già indicato chi succede in caso di mancata accettazione dell’istituito, prevale questa volontà (il cosiddetto favor testamenti) e la rappresentazione non si applica.
La rappresentazione non ha luogo nei legati di usufrutto né, più in generale, nei diritti di natura personale indicati dal secondo comma dell’art. 467 c.c.: in questi casi la vacanza dell’attribuzione segue le regole proprie dell’istituto concorrente applicabile, e non quelle del subentro per stirpi (art. 674 c.c.).
Applicazione pratica
Il rappresentante deve possedere requisiti propri e accettare autonomamente
Il rappresentante deve possedere in proprio i requisiti per succedere al defunto e deve autonomamente accettare l’eredità, non essendo sufficiente la sola operatività della delazione (Cass. 1460/2025; Trib. Udine 185/2024). Ogni rappresentante, quindi, va valutato singolarmente: capacità di succedere e volontà di accettare non si trasmettono automaticamente dal rappresentato.
Il rappresentante è successore proprio, non del rappresentato
«Anche se subentrano in un diritto destinato all’ascendente, i rappresentanti esercitano un diritto proprio, qualificandosi come diretti successori del defunto: da ciò consegue che i rappresentanti hanno una relazione diretta con l’eredità del defunto e devono imputare in collazione le donazioni ricevute dal de cuius e non possono succedergli se indegni nei suoi confronti, mentre possono esercitare il loro diritto successorio se indegni nei confronti del rappresentato, ed anche se abbiano rinunziato alla sua eredità: chi succede per rappresentazione non è successore del rappresentato, ma del rappresentante» (Cass. 24216/2018).
Questo principio ha conseguenze pratiche importanti: l’indegnità o la rinuncia rilevano solo nel rapporto diretto tra rappresentante e defunto — non nel rapporto tra rappresentante e rappresentato. Un discendente può quindi succedere per rappresentazione anche se in passato era indegno verso il proprio genitore (il rappresentato), o anche se aveva rinunciato alla di lui eredità: ciò che conta è la sua posizione rispetto al defunto originario.
I presupposti tipici: premorienza e rinuncia
La premorienza del rappresentato costituisce il presupposto tipico e più frequente della rappresentazione, perché il primo chiamato non può acquistare un’eredità apertasi dopo la propria morte. La rinuncia del rappresentato integra espressamente il caso in cui il chiamato non vuole accettare, e consente ai suoi discendenti di subentrare per rappresentazione (art. 519 c.c.). La disciplina della rinuncia va coordinata con gli artt. 522 e 523 c.c., che fanno salva la rappresentazione rispetto all’accrescimento e alla devoluzione ulteriore.
La ratio: tutela della stirpe familiare
La ratio dell’istituto è la tutela della stirpe familiare: evitare che la mancanza di un chiamato determini l’esclusione dell’intero suo ramo discendente dalla successione, garantendo così la conservazione del patrimonio del defunto nell’ambito della cerchia familiare più prossima.
Nella successione testamentaria: operatività sussidiaria
Nella successione testamentaria, l’operatività dell’istituto è sussidiaria e residuale rispetto alla volontà del testatore: ai sensi del secondo comma dell’art. 467 c.c., la rappresentazione ha luogo soltanto qualora il testatore non abbia altrimenti disposto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare. Ove il testatore abbia nominato un sostituto ai sensi dell’art. 688 c.c., il meccanismo della rappresentazione rimane escluso. In questo senso, l’interpretazione della volontà del testatore, ai fini della distinzione tra istituzione di erede e legato, riveste rilievo anche per l’individuazione del perimetro della rappresentazione (Cass. 22039/2019).
Giurisprudenza: gli orientamenti principali
Il rappresentante succede direttamente al defunto
Problema: se il rappresentante succeda al rappresentato o direttamente al de cuius. Principio: succede direttamente al defunto, nella stessa misura che sarebbe spettata al rappresentato (Cass. 594/2015; Cass. 20018/2004; Cass. 12496/2007). Conseguenza pratica: l’oggetto della delazione resta identico a quello che sarebbe spettato al rappresentato, senza alterazioni.
Requisiti propri e accettazione autonoma del rappresentante
Problema: se basti la delazione a favore del rappresentato perché il rappresentante acquisti l’eredità. Principio: no, il rappresentante deve possedere in proprio i requisiti per succedere e deve accettare autonomamente (Cass. 1460/2025; Trib. Udine 185/2024). Conseguenza pratica: ogni rappresentante va valutato singolarmente, anche quando sono più di uno a subentrare allo stesso rappresentato.
Indegnità e rinuncia rilevano solo nel rapporto con il defunto
Problema: se l’indegnità o la rinuncia del rappresentante verso il rappresentato incidano sulla rappresentazione. Principio: no, ciò che conta è solo il rapporto diretto tra rappresentante e defunto (Cass. 24216/2018). Conseguenza pratica: un discendente indegno verso il proprio genitore, o che ha rinunciato alla di lui eredità, può comunque succedere per rappresentazione al defunto originario.
Interpretazione testamentaria e perimetro della rappresentazione
Problema: come incide la qualificazione di una disposizione — istituzione di erede o legato — sull’operatività della rappresentazione. Principio: l’interpretazione della volontà del testatore rileva anche per individuare il perimetro della rappresentazione (Cass. 22039/2019). Conseguenza pratica: prima di escludere o applicare la rappresentazione, va sempre chiarito se la disposizione in questione sia un’istituzione di erede o un legato, e di che natura.
Errori frequenti
- Credere che il rappresentante succeda al rappresentato, anziché direttamente al defunto.
- Pensare che basti la delazione a favore del rappresentato perché il rappresentante acquisti automaticamente l’eredità. Serve un’accettazione autonoma.
- Ritenere che l’indegnità del rappresentante verso il rappresentato, o la sua rinuncia all’eredità di quest’ultimo, escluda la rappresentazione. Conta solo il rapporto con il defunto originario.
- Applicare la rappresentazione anche ai legati di usufrutto o ad altri diritti di natura personale, che ne sono espressamente esclusi.
- Trascurare che, nella successione testamentaria, la presenza di un sostituto nominato dal testatore esclude la rappresentazione.
Articoli collegati
- Art. 688 c.c. — Sostituzione ordinaria
- Art. 674 c.c. — Legato di usufrutto
- Art. 519 c.c. — Rinuncia all’eredità
- Artt. 522 e 523 c.c. — Accrescimento e devoluzione ulteriore
Quando questa norma può creare problemi concreti
Le controversie sulla rappresentazione emergono tipicamente quando tra i discendenti del rappresentato ci sono situazioni pregresse complicate — rinunce, indegnità verso il genitore, testamenti che nominano sostituti senza esplicitarlo chiaramente. Prima di escludere o includere un discendente nella successione per rappresentazione,
Nota della Redazione
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