Insolvenza fraudolenta: estinzione solo con integrale adempimento dell’obbligazione (Cass. pen. Sez. II n. 1778 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa di estinzione del reato di insolvenza fraudolenta prevista dal secondo comma dell’art. 641 cod. pen. richiede l’integrale ed effettivo adempimento dell’obbligazione. Non è sufficiente il pagamento della sola sorte capitale: l’adempimento deve ricomprendere anche gli effetti derivanti dalla mora, il pagamento degli interessi e della rivalutazione, il risarcimento del danno e il rimborso delle spese, comprese quelle processuali sostenute dalla persona offesa. Ove tale integralità manchi, l’estinzione del reato non può essere dichiarata e la sentenza che l’abbia comunque affermata è annullabile agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Il pagamento tardivo deve perciò coprire l’intero credito, poiché solo il recupero integrale soddisfa la finalità della norma, diretta alla tutela esclusiva del patrimonio della vittima.

Il Fatto

La parte civile, una società concessionaria autostradale, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli, confermando la decisione del Tribunale, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di insolvenza fraudolenta, ritenuto estinto per intervenuto adempimento dell’obbligazione ai sensi del secondo comma dell’art. 641 cod. pen.

L’imputato era stato peraltro condannato a pagare alla persona offesa gli interessi di mora maturati da ciascuna violazione sino al soddisfo, mentre era stata esclusa la rifusione delle spese processuali della parte civile. La società ricorrente censura proprio tale assetto: il pagamento eseguito copriva i soli pedaggi non corrisposti, senza interessi, rivalutazione e spese, e la condanna agli interessi contraddiceva l’affermata estinzione del reato.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale esamina congiuntamente i due motivi, per la loro stretta connessione, e li ritiene fondati. Il nodo giuridico è la portata dell’adempimento richiesto dal secondo comma dell’art. 641 cod. pen., là dove stabilisce che l’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

La Corte ricorda il proprio costante orientamento: la causa estintiva esige l’integrale effettivo adempimento dell’obbligazione, come affermato da Sez. II n. 21097 del 2023 e, in termini pressoché identici, da Sez. II n. 1852 del 2016 e Sez. II n. 5516 del 2013. Il fondamento della regola sta nella finalità della norma, collegata all’integrale adempimento nell’ottica di una fattispecie diretta alla tutela esclusiva del patrimonio della vittima, che, ove adeguatamente risarcita, non può più vantare interesse alla punizione del colpevole.

Da ciò discende che l’adempimento deve ricomprendere anche il risarcimento del danno e il rimborso delle spese, e che solo con il recupero integrale del credito l’obbligazione può dirsi adempiuta. Trattandosi nella specie di un adempimento tardivo, esso avrebbe dovuto riguardare anche gli effetti della mora, il pagamento degli interessi e la rivalutazione.

La Corte d’appello non ha rispettato tale principio. Il pagamento era riferito al solo importo dei pedaggi non corrisposti, pari a € 342,80, e non comprendeva né gli interessi da ritardato pagamento né le spese processuali della parte civile, come confermato dalla condanna agli interessi di mora e dall’esclusione della rifusione delle spese. L’adempimento non era dunque integrale, con la conseguenza che l’estinzione del reato era stata affermata in contrasto con la regola sostanziale.

La sentenza impugnata è pertanto annullata agli effetti civili. Poiché la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca antecedente al 30.12.2022, con conseguente inapplicabilità del comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 (come chiarito da Sez. Un. n. 38481 del 2023), la Corte dispone il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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