Trattenimento del richiedente asilo e termini non perentori di registrazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 1061 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale da parte del soggetto in stato di trattenimento pre-esplulsivo fa sorgere l’obbligo dell’amministrazione di registrarla entro i termini procedurali previsti dall’art. 26, comma 2-bis, d.lgs. n. 25/2008, aventi natura non perentoria, nonché di valutarne l’eventuale carattere strumentale. In tale periodo, il titolo legittimante la restrizione è ancora costituito dal provvedimento emesso e convalidato ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998, la cui efficacia resta sospesa, non cessata, a partire dall’adozione del nuovo provvedimento di trattenimento c.d. “secondario” ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142/2015, da inviare entro 48 ore alla corte d’appello per la convalida. L’eventuale ritardo intercorso tra la domanda e l’adozione del provvedimento va valutato in sede di richiesta di proroga del trattenimento.
Il Fatto
Il ricorrente, trattenuto presso un centro di permanenza per i rimpatri in seguito a un provvedimento di espulsione, aveva formalizzato la domanda di protezione internazionale. La Corte di Appello aveva convalidato il successivo provvedimento di trattenimento c.d. “secondario” adottato dal Questore, deducendo la natura strumentale della domanda presentata dopo l’avvio del primo trattenimento.
La Motivazione della Corte
La Corte, condividendo l’orientamento espresso da Sez. I n. 25541 del 10.07.2025, esclude che il ritardo nella registrazione della domanda di protezione internazionale determini l’illegittimità del trattenimento. Il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 26, comma 2-bis, d.lgs. n. 25/2008 non è sanzionato, poiché tali termini non hanno natura perentoria e l’ordinamento non prevede un termine per l’adozione del provvedimento di trattenimento c.d. “secondario”, essendo imposto solo il termine perentorio per la sua convalida.
La Suprema Corte richiama, inoltre, il principio affermato da Sez. I civ. n. 36522 del 2023 e da Corte cost. n. 212/2023, secondo cui l’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142/2015 non prevede la cessazione, ma la sola sospensione dell’efficacia del primo titolo restrittivo dal momento in cui è adottato il nuovo provvedimento. Nel periodo intercorrente tra la formulazione della domanda e l’emissione del decreto di trattenimento, la restrizione della libertà personale trova quindi valido titolo nel provvedimento originario.
La disciplina interna non contrasta con l’art. 9, par. 3, della Direttiva 2013/33/UE, il quale impone una rapida verifica giurisdizionale solo a seguito dell’adozione del provvedimento amministrativo, senza fissare alcun termine perentorio tra la domanda e l’adozione del trattenimento. L’eventuale ritardo accumulato dall’amministrazione può essere fatto valere dal richiedente in sede di richiesta di proroga del trattenimento, ove il giudice può negarla. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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