Errore materiale del giudice non incide sull’identificazione del condannato (Cass. pen. Sez. VII n. 89 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mero errore materiale contenuto nella motivazione di un provvedimento del giudice dell’esecuzione non ne determina l’annullamento quando il dispositivo identifica correttamente il condannato istante e nessun pregiudizio concreto è derivato al ricorrente, che ha potuto articolare i motivi con riferimento alle sentenze di condanna che lo riguardano. È inammissibile il ricorso per cassazione che, lungi dal confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, muova censure palesemente contrastate dagli atti processuali, basandosi su dati di fatto errati in ordine all’arco temporale e ai luoghi di commissione dei reati. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il difensore di un condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze di condanna irrevocabili emesse nei confronti del ricorrente.
Con un primo motivo si deduce il vizio di motivazione dell’ordinanza nella parte in cui essa fa riferimento a un soggetto del tutto estraneo al procedimento, così da non consentire l’individuazione né del condannato né della vicenda processuale concretamente esaminata. Con un secondo motivo si deduce il vizio di motivazione, per non avere il giudice tenuto conto che i reati erano stati commessi nello stesso luogo e in un lasso temporale ravvicinato tra loro.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che la circostanza segnalata nel ricorso riguarda con tutta evidenza un mero errore materiale, in un provvedimento che per il resto indica correttamente nel dispositivo il nome dell’istante. Non sussistono pertanto dubbi sulla esatta identificazione del condannato.
In ogni caso, nessun pregiudizio ne è derivato al ricorrente, tanto è vero che questi ha proposto ricorso facendo ampio riferimento alle sentenze e ai reati correttamente richiamati nell’ordinanza impugnata, che riguardavano lui e non estranei. L’errore materiale resta dunque privo di conseguenze sul piano dell’impugnazione.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, perché basa la critica, per di più generica, su dati di fatto errati. Il giudice dell’esecuzione dà atto che l’arco temporale dei reati è invece di circa quindici anni e che i reati sono stati commessi in luoghi diversi, addirittura in regioni diverse.
La Corte ne trae la conseguenza che il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e deve essere dichiarato inammissibile, in quanto muove alla sentenza impugnata censure palesemente contrastate dagli atti processuali, secondo il richiamato precedente di Sez. 2, n. 17281 dell’8/1/2019, Rv. 276916 – 01.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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