L’ottemperanza ex art. 35-bis o.p. al magistrato anche dopo il trasferimento (Cass. pen. Sez. 1 n. 19315 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ordinamento penitenziario, la competenza a decidere sulla richiesta di ottemperanza ai sensi dell’art. 35-bis, comma 5, l. n. 354/1975 spetta allo stesso magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento non eseguito, senza che rilevi l’eventuale trasferimento del detenuto in altro istituto. Il procedimento di ottemperanza è funzionalmente collegato al provvedimento emesso all’esito del reclamo giurisdizionale e mira a garantirne l’effettività. Il trasferimento del detenuto non incide sull’attualità dell’interesse alla decisione né può essere strumento per eludere la tutela riconosciuta. Costituisce onere dell’Amministrazione allegare e dimostrare un’oggettiva e concreta impossibilità di dare esecuzione alle statuizioni prescritte, non essendo sufficiente dedurre una generica diversità organizzativa o territoriale dell’istituto di nuova assegnazione.

Il Fatto

Con ordinanza del 13 ottobre 2025, resa in sede di ottemperanza, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro aveva ordinato al Direttore della Casa Circondariale di L’Aquila, nominato commissario ad acta, di dare esecuzione a tre distinti provvedimenti del medesimo ufficio. Tali provvedimenti riconoscevano al detenuto il diritto alla consegna dei quotidiani del giorno precedente, la possibilità di effettuare colloqui telefonici pomeridiani con il difensore per motivi di giustizia e la determinazione di un costo congruo per le riproduzioni cartacee, con restituzione della maggiore somma eventualmente corrisposta. Il medesimo giudice dichiarava invece inammissibile l’istanza di ottemperanza relativamente alla digitalizzazione degli atti.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione le Case Circondariali di Sassari, Nuoro e L’Aquila, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Ministero della giustizia, deducendo la violazione di norme processuali con riferimento agli artt. 35-bis, comma 5, e 71, comma 3, l. n. 354/1975. I ricorrenti hanno contestato la competenza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro a disporre l’ottemperanza nei confronti di un istituto penitenziario fuori dalla propria giurisdizione territoriale e l’ordine rivolto all’Amministrazione di eseguire provvedimenti adottati con riferimento a una diversa realtà territoriale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, disattendendo entrambi i motivi. Con riferimento al primo motivo, ha affermato che la competenza a decidere sulla richiesta di ottemperanza ai sensi dell’art. 35-bis, comma 5, o.p. spetta al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento non eseguito, rilevando quale dato dirimente l’identità tra l’autorità giudiziaria che ha adottato la statuizione e quella chiamata a garantirne l’esecuzione. Nessuna rilevanza è stata attribuita al trasferimento del detenuto.

In ordine al secondo motivo, la Corte ha richiamato il precedente di Sez. 1, n. 26071 del 2018, chiarendo che il procedimento di ottemperanza non può avere ad oggetto la richiesta di esecuzione di un provvedimento riferito a situazioni territorialmente distinte, ancorché in fatto sovrapponibili. Nel caso di specie, tuttavia, le ordinanze originarie non avevano ad oggetto situazioni specifiche e non replicabili del luogo di detenzione, ma riconoscevano diritti connessi alla tutela del diritto all’informazione e al diritto di difesa, il cui contenuto precettivo non è condizionato dalla sede di esecuzione.

La Corte ha precisato che le modalità organizzative interne o le eventuali differenze nei costi locali non possono tradursi in un sostanziale svuotamento del contenuto precettivo del provvedimento giurisdizionale. In caso contrario, il mero trasferimento del detenuto diverrebbe uno strumento per eludere l’effettività della tutela riconosciuta. L’Amministrazione avrebbe dovuto provare un’oggettiva e concreta impossibilità di esecuzione, non essendo sufficiente la deduzione di una generica diversità organizzativa o territoriale dell’istituto di nuova assegnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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