Accesso agli atti del lavoratore per disparità di trattamento nel trasferimento (TAR Lombardia n. 3522 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso agli atti che non investe un complesso indistinto di documenti riferito alla generalità dei dipendenti, ma una specifica documentazione relativa a soggetti nominativamente individuati, non può essere qualificata come generica o meramente esplorativa. Sussiste il collegamento tra i documenti richiesti e le esigenze difensive quando l’accesso è strumentale a verificare la legittimità del diniego di trasferimento anche sotto il profilo della disparità di trattamento, con conseguente recessività della tutela della riservatezza dei dati dei terzi rispetto alla cura e difesa degli interessi giuridici dell’istante. Le ragioni di diniego non possono essere integrate per la prima volta in sede giudiziale mediante scritti difensivi. In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può delibare sommariamente l’esito del processo e applicare il principio di soccombenza virtuale ai fini della condanna alle spese.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in servizio presso una sede settentrionale, aveva chiesto il trasferimento verso una sede più vicina alla località di residenza, ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, per assistere il padre invalido. L’istanza era stata respinta per la scopertura di organico presso la sede di assegnazione.
Per impugnare quel diniego e verificare la parità di trattamento, l’interessata ha chiesto l’accesso agli atti con cui altri sei dipendenti dell’Ente erano stati trasferiti dalla stessa sede in applicazione della legge n. 104/1992 o dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001. Il diniego opposto dall’Amministrazione, fondato su pretese finalità esplorative e sulla tutela della riservatezza dei terzi, è stato impugnato con ricorso ex art. 116 c.p.a. Nel corso del giudizio la documentazione è stata prodotta dall’Amministrazione in un separato procedimento civile, così che la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese secondo il principio di soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale prende atto del soddisfacimento sopravvenuto delle esigenze conoscitive e dichiara la cessazione della materia del contendere. La definizione in rito non esime però il giudice, sollecitato dalla ricorrente, dal valutare con delibazione sommaria quale sarebbe stato l’esito del processo al suo sbocco naturale, per individuare la parte tenuta al pagamento delle spese.
Sul punto il collegio ravvisa sicuri elementi di fondatezza del ricorso. L’istanza di accesso non aveva ad oggetto un complesso non individuato di atti riferito alla generalità dei dipendenti dell’Ente, ma una specifica documentazione relativa a sei dipendenti nominativamente individuati: essa non può dunque ritenersi generica o meramente esplorativa.
Quanto al secondo profilo, la Corte sottolinea il collegamento tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive rappresentate, le quali implicavano la verifica della legittimità del diniego di trasferimento anche sotto il profilo della disparità di trattamento. Sussistevano pertanto i presupposti generali dell’accesso documentale, con la conseguenza che la tutela della riservatezza dei dati dei terzi risultava tendenzialmente recessiva rispetto alla cura e difesa degli interessi giuridici dell’interessata.
Le ulteriori argomentazioni presuntivamente ostative all’accesso prospettate dalla difesa erariale sono giudicate prive di rilievo, stante l’inammissibilità di un’integrazione delle ragioni di diniego effettuata in sede di giudizio mediante scritti difensivi.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione resistente e, tenuto conto della scarsa complessità della controversia, equitativamente liquidate.
Nota della Redazione
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