Esecuzione del giudicato sulla Carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Campania n. 2822 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato, il ricorso di ottemperanza è accolto quando il titolo esecutivo non sia stato impugnato, come attestato da certificazione di cancelleria, e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine indicato in motivazione. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1576/2024, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad attribuirle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, ai sensi dell’art. 1, commi 121-124, legge 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/24.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come da certificazione della cancelleria. Il Ministero persisteva nell’inadempimento. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina del commissario ad acta e la condanna al pagamento delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione del titolo, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non potendo essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario sarà determinato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.
È stata altresì disposta, a carico dell’Amministrazione e a favore della ricorrente, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite sono state liquidate secondo il canone della soccombenza.
Nota della Redazione
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