Nessun permesso per attesa occupazione se il rapporto non è mai sorto (TAR Lombardia n. 3519 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’archiviazione della procedura di emersione dal lavoro irregolare, disposta per la rinuncia del datore di lavoro alla domanda, non consente allo straniero di ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il provvedimento di archiviazione ha natura vincolata, poiché difetta il presupposto di avvio del procedimento, costituito dalla domanda del datore di lavoro. Ne consegue che non assumono rilievo le censure relative al difetto di contraddittorio, non essendo configurabile alcun contributo procedimentale utile. La disciplina dell’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020, in combinato disposto con l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, presuppone un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e successivamente cessato, ipotesi diversa da quella in cui il rapporto non è mai sorto.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha archiviato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata nel suo interesse. L’archiviazione è stata disposta dopo che il datore di lavoro aveva dichiarato di non avere più interesse a proseguire nella procedura.
Avverso tale atto il ricorrente ha dedotto l’illegittimità per difetto di contraddittorio, sostenendo che il lavoratore dovesse essere posto in condizione di ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto. La domanda cautelare è stata respinta in fase preliminare. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito la cornice normativa di riferimento, richiamando l’art. 103 del d.l. n. 34/2020. La disposizione consente ai datori di lavoro di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto irregolare in corso. Il comma 15 prevede che lo Sportello Unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisiti i pareri della questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, convochi le parti per la stipula del contratto di soggiorno.
La norma precisa che la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento. Il successivo comma 16 attribuisce all’attestazione consegnata all’atto della presentazione della richiesta l’effetto di consentire il soggiorno legittimo fino a eventuale comunicazione dell’autorità di pubblica sicurezza.
Su questa base il Tribunale ha qualificato come vincolata la determinazione di archiviazione conseguente alla rinuncia alla domanda di emersione. Manca, infatti, il presupposto fondamentale per l’avvio stesso del procedimento, ossia la domanda del datore di lavoro. Da ciò deriva l’irrilevanza delle censure sul difetto di contraddittorio: nessun contributo procedimentale poteva essere utilmente fornito in presenza di un procedimento non avviabile per difetto di legittimazione del datore di lavoro.
Il Collegio ha escluso altresì l’invocabilità della disciplina dell’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020, in combinato disposto con l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998. Tale normativa abilita lo straniero a richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione quando il rapporto di lavoro sia cessato, per un periodo di residua validità del permesso e comunque non inferiore a un anno, salvo diversa durata della prestazione di sostegno al reddito. Si tratta però di una fattispecie che presuppone l’instaurazione di un regolare rapporto di lavoro, poi cessato per varie ragioni, ipotesi diversa da quella in cui il rapporto con il datore di lavoro non si è ancora costituito.
Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura della controversia e conferma del rigetto della domanda di gratuito patrocinio.
Nota della Redazione
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