Il diniego di cittadinanza non può fondarsi su un procedimento penale conclusosi con assoluzione (TAR Lazio n. 11231 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana fondato su un procedimento penale pendente non può sopravvivere alla sopravvenuta assoluzione dell’istante, atteso che l’esito assolutorio mina le basi fattuali e giuridiche che ne hanno giustificato l’adozione. La convivenza con figli dediti ad attività delittuose non costituisce di per sé elemento sintomatico di pericolosità sociale, qualora sia giustificata da un legame parentale stretto. L’amministrazione, in sede di rivalutazione, è tenuta a considerare il contenuto della sentenza di assoluzione ovvero ogni altra pronuncia sopravvenuta, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza italiana opposto dal Ministero dell’Interno, fondato su due elementi: la pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in relazione a una segnalazione della Casa Circondariale di Rimini per cessione di sostanza stupefacente in concorso con un figlio, e la convivenza con figli già condannati per diversi reati. Il ricorso è stato proposto al TAR Lazio, Sezione Quinta Bis, per l’annullamento del provvedimento, deducendo vizi di difetto di motivazione e di istruttoria e violazione dell’art. 27, comma 2, Cost. e dell’art. 9, l. n. 91/1992.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il diniego impugnato si basava sulla pendenza di un procedimento penale per fatti commessi a favore di un figlio, conclusosi successivamente con assoluzione per non aver commesso il fatto. Tale elemento sopravvenuto incide profondamente sull’impianto del provvedimento, privandolo delle sue basi fattuali e giuridiche. Il TAR ha quindi valorizzato l’esito assolutorio come dato che impone una rivalutazione della posizione della ricorrente da parte dell’amministrazione.
Quanto alla convivenza con i figli, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la valutazione sulla condotta morale e civile del richiedente prescinde dall’accertamento penale, purché emergano elementi sintomatici di pericolosità. Tuttavia, nel caso di specie, la convivenza è giustificata dal legame parentale stretto, che da solo non può essere assunto a indice di dedizione ad attività delittuose. Di conseguenza, tale elemento non può costituire autonoma causa di diniego della cittadinanza.
In definitiva, il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, con obbligo per l’amministrazione di rivalutare la posizione della ricorrente alla luce della sentenza di assoluzione. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della natura della controversia e del sopraggiunto elemento decisivo.
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Nota della Redazione
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