No all’astreinte per la carta docente: inerzia ministeriale e ottemperanza (TAR Lazio n. 599 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi sulla condanna dell’Amministrazione al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, il giudice accoglie il ricorso, assegna un termine per l’esecuzione e individua il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. La domanda di astreinte proposta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece respinta, per ragioni di equità sostanziale, quando l’obbligazione grava su un’Amministrazione chiamata a far fronte a una gran mole di contenziosi analoghi e alle note difficoltà della finanza pubblica. La sanzione di cui alla citata disposizione non è pertanto applicabile all’obbligazione posta a carico dell’Amministrazione dal provvedimento di cui si chiede l’esecuzione.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha chiesto al TAR Lazio l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Latina n. 307/2025, depositata il 05.03.2025, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato a corrispondergli il beneficio economico di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, mediante attivazione della carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015 n. 107, oltre spese di lite.

La sentenza, notificata all’Amministrazione il 29.07.2025 ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, è passata in giudicato per mancata impugnazione. Il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha provveduto al pagamento né ha addotto elementi ostativi. Il ricorrente ha chiesto anche la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorso è ritualmente introdotto e merita accoglimento, non avendo l’Amministrazione resistente corrisposto quanto dovuto e non avendo fornito elementi ostativi. Fissa pertanto un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per il compimento degli incombenti esecutivi.

Quanto alla perdurante inadempienza, il Tribunale dispone che all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, con compenso liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio.

La parte più significativa della decisione riguarda la domanda di astreinte. Il Collegio richiama il chiaro disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e osserva che la sanzione da ritardo nell’adempimento non è applicabile, per ragioni di equità sostanziale, all’obbligazione posta a carico dell’Amministrazione dal provvedimento di cui si chiede l’esecuzione.

A fondamento di tale esclusione il giudice pone due elementi: la gran mole di contenziosi analoghi conclusi con condanne del Ministero e le note difficoltà della finanza pubblica. Su queste basi la domanda di astreinte è respinta, mentre il ricorso è accolto nei limiti indicati. Le spese seguono la maggiore soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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