Progressioni verticali, corsi valutabili anche senza esame finale (TAR Lombardia n. 2946 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito delle progressioni verticali in deroga di cui all’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 13, commi 6-8, CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, la locuzione “percorsi formativi superati con esito positivo” contenuta nell’Avviso di selezione non presuppone lo svolgimento di un esame finale di merito. Essa comprende tutti i corsi di formazione che si concludono con il rilascio dell’attestato di partecipazione, conseguito all’esito della frequenza dell’intero percorso o del numero minimo di ore previsto per la validità del corso. La richiesta di una certificazione ufficiale con superamento di prova finale riguarda esclusivamente le competenze linguistiche e informatiche certificate. La scelta della Commissione di valorizzare l’arricchimento professionale oggettivamente acquisito costituisce esercizio di discrezionalità tecnica non manifestamente illogica, coerente con il dato sostanziale che informa la procedura.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente dell’Ente locale, ha partecipato alla selezione interna per progressione verticale riservata ai dipendenti, volta alla copertura di due posti di Ufficiale nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione presso l’Area autonoma Sicurezza e Protezione Civile.

Esaurita la procedura, l’istante si è collocato al terzo posto con punti 95/100, preceduto da due candidati collocatisi ai primi due posti. Ha impugnato la graduatoria e gli atti presupposti, lamentando l’erronea attribuzione di punteggio ai controinteressati con riferimento ai corsi di formazione e alle certificazioni. La Commissione ha poi riesaminato le domande e redatto una nuova graduatoria, approvata con determinazione qualificata di “convalida”, con la quale ha confermato le prime posizioni correggendo alcuni fattori valutativi. Il ricorrente ha impugnato la nuova graduatoria con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha qualificato la seconda determinazione come atto di conferma in senso proprio con carattere rinnovativo, nonostante la formale autodefinizione di “convalida”. La nuova graduatoria ha sostituito integralmente la precedente, essendo frutto di un completo riesame e di una motivazione differente. Di qui l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la lesione lamentata è riferibile esclusivamente alla graduatoria definitiva.

Il Tribunale ha poi scrutinato l’eccezione di inammissibilità della memoria non notificata. Ha ritenuto ammissibili, perché approfondimento di doglianze già dedotte, le censure sull’interpretazione della lex specialis in tema di corsi; ha dichiarato nuove e tardive le restanti, in quanto introdotte con mero scritto difensivo anziché con ricorso per motivi aggiunti, a prescindere dall’eccepito decorso del termine decadenziale.

Nel merito, la questione centrale attiene all’interpretazione della locuzione “corsi di formazione attinenti superati con esito positivo”. Il Collegio ha letto in modo sistematico l’Avviso, il format di domanda e il Regolamento, rilevando che la certificazione con esame di merito è richiesta soltanto per le competenze linguistiche e informatiche. Per i percorsi formativi l’Avviso non introduce alcuna limitazione, per cui l’attestato di partecipazione vale a comprovare l’avvenuto arricchimento professionale.

La conclusione è stata confermata sul piano delle fonti. Il d.lgs. n. 165/2001, il CCNL Funzioni Locali e il Regolamento comunale valorizzano le competenze acquisite attraverso percorsi formativi senza imporre prove finali. Il richiamo al parere del Dipartimento della Funzione Pubblica è risultato inconferente, riguardando i titoli di studio ulteriori e non le competenze professionali; il verbale di trattativa e i documenti ARAN e ANCI non hanno efficacia vincolante.

Il Tribunale ha infine respinto le censure specifiche: la valutabilità del corso sugli strumenti di autotutela e di quello concluso con “risultato soddisfacente”, la rilevanza dei corsi di sicurezza sul lavoro non aggiornati e l’insussistenza del mendacio per l’erronea allegazione documentale, con applicazione dell’orientamento che distingue le dichiarazioni lesive dell’ammissione da quelle incidenti sul solo punteggio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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