Cittadinanza italiana; il diniego può fondarsi sui precedenti penali del figlio convivente (TAR Lazio n. 12827 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, la valutazione dell’Amministrazione è caratterizzata da ampia discrezionalità e può estendersi alla condotta dei familiari conviventi del richiedente. I precedenti penali, anche non definitivi, del figlio convivente costituiscono elemento legittimamente ostativo all’accoglimento dell’istanza, in quanto sintomatici del livello di integrazione dell’intero nucleo familiare. La condotta penalmente rilevante del familiare, a prescindere dagli esiti del procedimento penale, rileva ove ricada nel c.d. “periodo di osservazione” decennale antecedente la domanda. Lo stabile inserimento socio-economico del richiedente costituisce mero prerequisito della richiesta e non può neutralizzare i motivi ostativi riscontrati.
Il Fatto
Una cittadina straniera presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno respingeva la domanda sul rilievo che il figlio convivente della ricorrente risultava gravato da significativi precedenti penali, tra cui un arresto del 2017 per detenzione e porto illegale di armi e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con procedimento ancora in fase di impugnazione, e un arresto del 2013 per rapina, seguito da archiviazione per derubricazione dell’imputazione.
La ricorrente impugnava il diniego, deducendo la violazione delle garanzie partecipative per l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto e l’illegittimità della valutazione fondata su vicende penali risalenti, non attuali e relative a un familiare, contestando altresì la mancata considerazione del suo stabile inserimento sociale e lavorativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto infondate entrambe le censure. Quanto al primo motivo, il Collegio ha escluso la lesione delle prerogative partecipative della ricorrente, rilevando che il preavviso di rigetto era stato legittimamente comunicato in via telematica nell’area riservata del portale del Ministero dell’Interno. Tale modalità, ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), costituisce modalità ordinaria di comunicazione tra pubbliche amministrazioni e privati. Dal momento che dal 18 giugno 2015 la presentazione dell’istanza avviene esclusivamente online, sussiste in capo al richiedente l’onere di consultazione costante del portale per verificare lo stato della pratica e ricevere le notifiche.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la natura altamente discrezionale del potere di concessione della cittadinanza, che consente all’Amministrazione di valutare tutti gli aspetti indicativi dell’effettiva integrazione del richiedente, estendendo la valutazione al nucleo familiare convivente, come affermato da Cons. Stato, sez. I, n. 2674/2018 e n. 2660/2017. I comportamenti penalmente rilevanti del figlio convivente, in particolare quando lesivi di beni fondamentali quali la sicurezza e la salute pubblica, sono sintomatici della mancata integrazione del nucleo familiare e legittimano il diniego, a prescindere dagli esiti del procedimento penale.
La Corte ha inoltre evidenziato che i fatti contestati al figlio ricadevano nel decennio precedente la domanda, coincidente con il c.d. “periodo di osservazione” richiesto dall’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, durante il quale il richiedente deve dimostrare un comportamento senza mende. Il requisito della residenza decennale va interpretato non solo in senso quantitativo ma anche qualitativo, come periodo in cui l’aspirante cittadino deve provare l’assimilazione dei valori fondanti della comunità.
Quanto all’assenza di precedenti in capo alla ricorrente, il Collegio ha precisato che il diniego non viola il principio della personalità della responsabilità penale, operando su un piano meramente amministrativo. La valutazione negativa si fonda sul pericolo di danno alla collettività, considerati i benefici che la concessione dello status comporterebbe per i familiari conviventi del cittadino, ai sensi del d.lgs. n. 286/1998. Lo stabile inserimento socio-economico, infine, costituisce solo un prerequisito minimo che non vale a superare i motivi ostativi, essendo il diniego non irreversibile e non lesivo della vita privata e familiare del richiedente.
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Nota della Redazione
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