Sanzioni di condizionalità e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 2949 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative all’applicazione delle sanzioni di condizionalità previste dal Regolamento (UE) n. 1306 del 2013, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e all’amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione, la posizione del beneficiario degrada a diritto soggettivo. I provvedimenti che dispongono la riduzione o la restituzione dell’aiuto per inadempimento degli obblighi di condizionalità incidono su tale posizione e sono quindi sottratti alla giurisdizione amministrativa, che residua solo quando l’atto sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, nell’esercizio di un potere autoritativo.

Il Fatto

La ricorrente è un’azienda agricola che svolge attività di allevamento di bovini da latte ed è beneficiaria di aiuti di Stato in regime di condizionalità ai sensi dell’art. 92 del Regolamento (UE) n. 1306 del 2013. La Regione Lombardia, all’esito di due controlli ispettivi, ha applicato la sanzione di condizionalità prevista dall’art. 39 del Regolamento, disponendo per la campagna 2019 una riduzione degli importi del 3% e, per la campagna 2018, il recupero degli importi sulla base di una percentuale dell’1%.

L’azienda ha impugnato i due provvedimenti davanti al TAR, deducendo cinque motivi: carenza di motivazione per mancato esame delle osservazioni procedimentali, erronea applicazione della normativa sull’anagrafe bovina, insussistenza delle violazioni contestate, imputabilità delle irregolarità all’ente delegato e assenza del preavviso di controllo. La Regione si è costituita eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La controversia appartiene alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione della disciplina. Le regole di condizionalità, richiamate dall’art. 93 del Regolamento CE n. 1306 del 2013, definiscono in modo puntuale sia gli obblighi che i beneficiari devono rispettare per mantenere integro il finanziamento, sia le conseguenze della loro violazione. L’art. 91 del Regolamento prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa, senza margini di discrezionalità in capo all’amministrazione.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata in materia, a partire dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2014, secondo cui sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei presupposti, senza apprezzamento discrezionale. Vengono richiamate anche le Sezioni Unite n. 150 del 2013 e n. 1776 del 2013.

Ne deriva che, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un inadempimento del beneficiario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si tratti di atti formalmente qualificati come revoca o decadenza. Nel caso concreto, i provvedimenti impugnati incidono su una posizione di diritto soggettivo del beneficiario alla conservazione dell’importo totale del contributo. La giurisdizione amministrativa residua solo quando il provvedimento sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ossia nell’esercizio di un potere autoritativo.

Il Collegio richiama in proposito la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 386 del 2023. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con facoltà per la ricorrente di riproporre le domande davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di giudizio sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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