Inammissibile il ricorso proposto in pendenza dell’opposizione alla conferenza di servizi (C.G.A.R.S. n. 300 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di conferenza di servizi disciplinato dalla normativa regionale siciliana, comprensivo della fase eventuale di opposizione dinanzi alla Giunta regionale, ha natura unitaria. Ne consegue che il ricorso giurisdizionale proposto avverso la determinazione di conclusione della conferenza prima della definizione del procedimento è inammissibile per difetto di interesse, dovendo l’interesse sussistere fin dal momento della proposizione della domanda. Irrilevante è la successiva rinuncia all’opposizione, poiché quod nullum est non potest, tractu temporis, convalescere. La mancata previsione, nella normativa regionale, di una sospensione legale degli effetti della determinazione conclusiva non esclude la natura unitaria del procedimento.

Il Fatto

La vicenda origina dall’ordinanza con cui il Comune ha disposto la sospensione dei lavori relativi al completamento di un comparto edificatorio, contestando alla società la difformità dal titolo edilizio e l’inadempienza rispetto a un precedente accordo. La società ha impugnato il provvedimento, deducendo il difetto di competenza del responsabile comunale in favore del SUAP.

Parallelamente il Comune ha impugnato la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi adottata dal SUAP, che aveva superato il parere negativo comunale. Il TAR, riuniti i ricorsi, ha accolto quello del Comune e respinto quello della società. Entrambe le parti hanno proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ha preliminarmente dichiarato l’estinzione per perenzione dell’appello proposto dalla società, per omessa proposizione dell’istanza di fissazione dell’udienza nel termine annuale previsto dall’art. 81 c.p.a.

Passando all’esame dell’appello dell’agenzia, il Collegio ha esaminato la censura di carenza di legittimazione del Comune a impugnare il provvedimento conclusivo della conferenza, ritenendola fondata sotto il profilo del dedotto carattere preclusivo dell’opposizione.

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo regionale: l’art. 20 della l.r. n. 7 del 2019 prevede che la determinazione di conclusione sostituisce tutti gli atti di assenso, facendo salvo il potere di autotutela; l’art. 21 disciplina l’opposizione dinanzi alla Giunta regionale in caso di motivato dissenso in materie sensibili, con la possibilità di raggiungere un’intesa sostitutiva.

La questione centrale consisteva nello stabilire se la proposizione dell’opposizione precludesse al Comune l’azione giurisdizionale prima della conclusione del procedimento complessivo. Dagli atti emergeva che la rinuncia all’opposizione era successiva alla notificazione del ricorso.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento del Cons. Stato, sez. IV, n. 7884 del 2020, secondo cui l’opposizione non costituisce condizione dell’azione giurisdizionale. Ha tuttavia distinto: lo schema dell’art. 21 configura un procedimento unitario, comprensivo della fase eventuale di opposizione. Prima della relativa definizione, dunque, il ricorso non può essere proposto e l’interesse al ricorso deve sussistere ab initio.

Il comma 3 del citato art. 21 stabilisce che la determinazione conclusiva acquisti efficacia definitiva solo a seguito della pronuncia della Giunta o del raggiungimento dell’intesa. Né rileva la mancata previsione di una sospensione legale degli effetti, poiché ciò depone per la natura unitaria del procedimento. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado del Comune, con assorbimento delle ulteriori censure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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